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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 pone a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di pubblicare nei propri siti web istituzionali una serie di dati relativi alla scelta dei soggetti esterni ai quali affidare l'esecuzione di lavori, forniture e servizi. Le informazioni devono riguardare anche la modalità di selezione prescelta ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). La pubblicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento alle informazioni relative all'anno precedente. I dati da pubblicare sono i seguenti:


  • struttura proponente;
  • oggetto del bando;
  • elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  • aggiudicatario;
  • importo di aggiudicazione;
  • tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
  • importo delle somme liquidate

Elenco completo di tutte le procedure di affidamento del Comune di Pescia


Questo archivio contiene le procedure di affidamento dal  1° dicembre 2012 (mese successivo alla data di approvazione della Legge 190).

I dati  devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione, utilizzando il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito della AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture).

Le informazioni devono, altresì,  essere trasmesse entro il 31 gennaio alla AVCP ,  la quale, entro il 30 aprile di ogni  anno  trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni inadempienti.
 
Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione, le Amministrazioni sono tenute a trasmettere all'Autorità  entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet delle informazioni di cui all'art. 1,comma 32, della legge 190/2012.
La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all'Autorità  o il mancato rispetto delle indicazioni fornite dalle relative specifiche tecniche comporta l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione prevista all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06.


- Dichiarazione adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012 -
La dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione - contenente le informazioni sulle procedure di affidamento dal 01/12/2012 al 31/12/2013 è stata effettuata in data 28-01-2014 tramite PEC - Prot. n.2778 del 29/01/2014).
La dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione - contenente le informazioni sulle procedure di affidamento dal 01/01/2014 al 31/12/2014 è stata effettuata in data . 05-02-2015 - Prot. n.3491 (termine prorogato al 07/02/2015)
La dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione - contenente le informazioni sulle procedure di affidamento dal 01/01/2015 al 31/12/2015 è stata effettuata in data . 29-01-2016 - Prot. n.3069
La dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione - contenente le informazioni sulle procedure di affidamento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è stata effettuata in data . 17/02/2017 - Prot. n.5747 (termine prorogato al 20/02/2017)
La dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione - contenente le informazioni sulle procedure di affidamento dal 01/01/2021 al 31/12/2021 è stata effettuata in data . 31/01/2022 - Prot. n.3716/2022

La presente pubblicazione XML viene aggiornata sistematicamente.


La responsabilità dell'aggiornamento dei dati è dei singoli dirigenti, ognuno per le proprie procedure di affidamento.

Collegamenti per ciascun anno

Estrazione dati relativi alle procedure di affidamento del Comune di Pescia in formati diversi

 
 
 
 
 
 
 

Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 -Articolo 37, commi 1 e 2
"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
1.  Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2.  Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.




Legge n. 190 del 6.11.2012 -Articolo 1, comma 32
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  edell'illegalità nella pubblica amministrazione "

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni  all'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture, che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorità  individua  con propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative modalità di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, l'Autorità per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)



Delibera AVCP n. 26 del 22.05.2013
Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.



 
 
 
 
 
 
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 37, commi 1 e 2
"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
1.  Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2.  Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
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