Comune di Pescia

Controlli e rilievi sull'amministrazione

  1. Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
  2. Organi di revisione amministrativa e contabile
  3. Corte dei Conti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche'  tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

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