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Chi deve pagare
L'IMU è dovuta da tutti i soggetti possessori di immobili (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili) a titolo di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite), enfiteusi,superficie sugli stessi. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge separato è considerata a titolo di abitazione, quindi il coniuge assegnatario della casa sarà il soggetto passivo dell'imposta.
E' quindi non dovuta dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, né dal coniuge separato non assegnatario della casa assegnata anche se proprietario.

Esclusioni dall'imposta municipale propria
L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sono da considerarsi pertinenza dell'abitazione principale solo i fabbricati iscritti in catasto alle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (il massimo delle pertinenze ammissibili è quindi di tre), con esclusione delle abitazioni principali classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
L'imposta municipale propria non si applica,altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti allecooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinatiad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
e) terreni agricoli, per terreno agricolo si intende il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)
f)  fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola.

Per cosa si deve pagare
L'Imposta Municipale Propria è dovuta:

  • Immobili: per  tutti gli immobili non esclusi e/o assimilati.
  • Terreni: l'imposta è dovuto per tutti i terreni.
  • Aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti eimprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività direttealla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.


Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Come si determina il valore imponibile
Il valore imponibile degli immobili si determina nel modo seguente:  
FABBRICATI

Gruppo catastale A con esclusione della cat. catastale A/10

Categoria catastale A/10

Gruppo catastale B

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7

Categoria catastale C/1

Categorie catastali C/3 - C/4 - C/5

Gruppo catastale D con esclusione della cat. catastale D/5

Categoria catastale D/5
Rendita catastale x 1.05 x 160


Rendita catastale x 1.05 x 80

Rendita catastale x 1.05 x 140

Rendita catastale x 1.05 x 160

Rendita catastale x 1.05 x 55

Rendita catastale x 1.05 x 140

Rendita catastale x 1.05 x 65


Rendita catastale x 1.05 x 80

TERRENI

Terreni : Rendita domenicale x 1.25 x 135

L'aliquota IMU 2014 da applicare per i terreni  è il 7,6 per mille, a questo proposito la Legge190/2014 art. 1, c. 692 (ovvero della Legge di stabilità 2015 ) ha precisato che se il Comune non ha mai deliberato una specifica aliquota per i terreni agricoli si applica automaticamente quella base fissata dall'articolo 13, comma 6 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 2014.
Versamento dell'imposta complessiva per l'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015.

Pescia comune parzialmente montano

In base al D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, per gli anni 2014 e 2015, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs n. 99 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.






Aree Fabbricabili
:  Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione


Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Aliquote Imposta Municipale Propria approvate con Delibera di C.C. n. 41 del 31 luglio 2014
Le aliquote sono:

  • 5,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8 ed A/9
  • 9,6 per mille aliquota ordinaria
  • 7,6 per mille abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti all'iscrizione anagrafica
  • 9,3 per mille per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione.
  • 8,6 per mille per immobili di categoria catastale C1-C3-D (escluso D5 e D10)


Quando si paga
L'imposta si paga in due rate, pari ciascuna al 50% dell'importo totale dovuto. Le scadenze per i pagamenti sono: prima rata 16 giugno (acconto) e seconda rata 16 dicembre (saldo).

Come si paga
L'Imposta Municipale Propria si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario. I codici tributo utilizzabili per il pagamento dell'acconto sono:

  • 3912 - abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
  • 3918 - altri fabbricati
  • 3914 - terreni
  • 3916 - aree fabbricabili
  • 3918 - IMU altri fabbricati
  • 3925 - IMU fabbricati D - quota statale
  • 3930 - IMU fabbricati D - quota comunale


Dichiarazioni e comunicazioni
Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, è il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.

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Dichiarazioni IMU/TASI Enti non commerciali

Con il Decreto del 26 giugno 2014 - Min. Economia e Finanze  è statoapprovato il modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti noncommerciali, con le relative
istruzioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
Il decreto prevede che, per gli anni 2012 e 2013, il termine di presentazione della dichiarazione IMU e Tasi è fissato al 30 settembre 2014.
In data 23 settembre 2013 è stato approvato il Decreto che differisce al 30 novembre 2014 la presentazione della dichiarazione IMU TASI ENTI NON COMMERCIALI

Informazioni e chiarimenti:
Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 PESCIA
Telefono 0572492209 Fax 0572492274
e.mail: tributi@comune.pescia.pt.it
Apertura al pubblico
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
 
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