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FINALITÀ
Si tratta del nuovo tributo (costituente una delle componenti tributarie della IUC) volto a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili erogati dal Comune (manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc.)

 

OGGETTO

  • La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo:
  • fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze
  • aree edificabili, come definiti ai sensi dell'impostamunicipale propria.
  • Sono esclusi dalla Tasi, in ogni caso,  i terreni agricoli.
 

SOGGETTI PASSIVI
Va evidenziato che sono soggetti alla TASI anche i seguenti fabbricati esclusi o esenti dall'IMU:

  • l'abitazione principale e relative pertinenze;
  • gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegantari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;
  • la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  •  i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.
  • l'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
  • alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  • alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • alla carriera prefettizia;
  • alle Forze armate;
 

CHI DEVE PAGARE

  • Sono soggetti passivi TASI per gli immobili posseduti o detenuti i seguenti soggetti:
  • Proprietario Titolari di diritti reali di godimento vale a dire: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie (inquesti ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di  godimento e non il proprietario dell'immobile,  cosiddetto nudo proprietario).
  • Affittuari (Tasi dovuta al 10%)*
  • Comodatari (Tasi dovuta al 10%)*
  • In caso di Locazione finanziaria (Leasing), la TASI è interamente dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
  • Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote deliberate dal Comune, e la restante parte (pari al 90 %) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
  • In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  • Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
  • In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta per intero dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,abitazione e superficie.
 

CALCOLO
Per calcolare la TASI si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell'immobile determinato con gli stessi criteri adottati per l'IMU e, poi, su tale valore si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie.
La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.
Sintetizzando, per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
Base imponibile
Mesi di possesso/detenzione
Percentuale di possesso/detenzione
Aliquota di riferimento

BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è quella già prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Per i FABBRICATI  ISCRITTI IN CATASTO,il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 %, ai sensi dell'articolo3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti MOLTIPLICATORI:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B  e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.
  • 80   per i fabbricati classificati nella categoria catasale D/5 e per i fabbricati categoria catastale A/10.
  • 65   per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5).
  • 55   per i fabbricati classificati nellacategoria catastale C/1.
  • Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "E" sono esenti da TASI.

Per i FABBRICATI DI CATEGORIA D NON ISCRITTI IN CATASTO, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è costituito dal valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92  (applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

RIDUZIONI
La baseimponibile dei fabbricati è ridotta al 50 % per:

  • per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 delDLgs 42/2004;
  • per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione e perizia a caricodel proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per le AREE FABBRICABILI il valore è costituito da quello, accertato o dichiarato ai fini del calcolo I.M.U.

 

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 - Delibera  di C.C. n. 44 del 31.07.2014

  • Fabbricati destinati ad abitazione principale (categoria catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7) e pertinenze come definite ed individuate ai fini IMU (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cateforie catastalli C/2,C/6 e C/7)2,5 per mille.
  • Fabbricati destinati ad abitazione principale (Cat. Catastali A1 - A8 - A9) e pertinenze come definite ed individuate ai fini IMU (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 )0,5 per mille
  • Terreni agricoli Esclusi (ai sensidell'art. 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16).
  • Tutti gli altri immobili (altri fabbricati, aree fabbribicabili)  1 per mille
 

COME PAGARE
Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24.

Come si paga il modello F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca, presso gli uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante iservizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario.

CODICI TRIBUTO TASI   (RisoluzioneAgenzia delle Entrate n. 46/E/2014 )

  • Abitazioneprincipale e relative pertinenze  3958
  • Aree fabbricabili                                          3960
  • Altri fabbricati                                              3961

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l'esatto "Codice Comune", per il Comune di Pescia G491
Alcuni chiarimenti sui VERSAMENTI
Arrotondamento all'euro per ciascun rigo dell'F24, per difetto nel caso in cui la frazione sia uguale o inferiore a 0,49 centesimi.

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:
IBANIT 06 X 06260 24911 000046005C01
BIC CRFI IT 3P
INTESTATO: COMUNE DIPESCIA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA TESORERIA COMUNALE

QUANDO PAGARE
Il versamentodella TASI, per l'anno 2014, deve essere effettuato entro i seguenti termini:
1^ rata16 ottobre 2014versando il 50%della tassa dovuta complessivamente sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, delibera n. 44 del 31.07.2014, e inviata e pubblicata sul portale del Ministero dell'Economia entro i termini previsti dalla Legge.
2^ rata a saldo16 dicembre 2014
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

IMPORTO MINIMO
La TASI non è dovuta se inferiore a € 6,00 su base annua.

RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA
Ilcontribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa,le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:
0,2% della tassa per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
3% della tassa se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giornodalla scadenza;
3,75% della tassa se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento;
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (1 % annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare contestualmente tassa, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella "Rav". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo della tassa.

ESENZIONI
Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2014
Ai fini dellaTASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, ESCLUSIVAMENTEnei seguenti casi:

  • immobile occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso;
  • versamento effettuato per quote percentuali diverse da quelle di possesso.

In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
Scadenza entro il termine del 30 giugno dell'anno successivoalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Per l'anno 2014 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2015.

Nelle more della predisposizione del modello da parte del   Ministero  dell'economia  e delle Finanze, il Comune mette a disposizone dei contribuenti il seguente modello:


Dichiarazioni IMU/TASI Enti non commerciali

Con il Decreto del 26 giugno 2014 - Min. Economia e Finanze  è stato approvato il modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative
istruzioni. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.
Il decreto prevede che, per gli anni 2012 e 2013, il termine di presentazione della dichiarazione IMU e Tasi è fissato al 30 settembre 2014.
In data 23 settembre 2013 è stato approvato il Decreto che differisce al 30 novembre 2014 la presentazione della dichiarazione IMU TASI ENTI NON COMMERCIALI

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote deliberate perl'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ad alla normativa nazionale che regola il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

- Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge diStabilità 2014) commi dal 639 al 705 dell'articolo 1.
- Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16
- Delibera di C.C  n. 44 del 31.07.2014  (approvazione aliquote Tasi anno 2014)
- Delibera di C.C  n. 43 del 31.07.2014  (approvazione Regolaneto appliacazione Tasi anno 2014)

 

INFORMAZIONI E CONSULENZA
Al fine di agevolare il corretto adempimento della nuova tassa TASI i contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze.
Si avverte chel'ufficio tributi Non è tenuto ad effettuare calcoli allo sportello, viene comunque reso disponibile su questa pagina WEB un' applicativo per il CALCOLO TASI ONLINE (sistema che calcola la tassa in modo automatico permettendo anche la stampa del modello F24 compilato) utile, in particolare, per chi non si avvale dei CAAF o dei professionisti.

 
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La percentuale di ripartizione deve essere inserita solo in presenza di immobili locati ed utilizzata sia dai proprietari che dai locatari.


 

 
 
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