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Chi deve pagare
L'IMU è dovuta da tutti i soggetti possessori di immobili (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili) .

Esclusioni dall'imposta municipale propria
L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sono da considerarsi pertinenza dell'abitazione principale solo i fabbricati iscritti in catasto alle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (il massimo delle pertinenze ammissibili è quindi di tre), con esclusione delle abitazioni principali classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
L'imposta municipale propria non si applica,altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinatiad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
e) terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs n. 99 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
f)  fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola.
g) gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
h) gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o o dati in comodato d'uso (art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014).

Per cosa si deve pagare
L'Imposta Municipale Propria è dovuta:

  • fabbricati diversi dalle fattispecie impositive che la Legge esclude espressamente.
  • Terreni:  l'imposta è dovuta per tutti i terreni posseduti da soggetti diversi  da CD o IAP .
  • Aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione.
  • Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività direttealla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.


Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Come si determina il valore imponibile
Il valore imponibile degli immobili si determina nel modo seguente:  
FABBRICATI

CATEGORIE CATASTALI
VALORE
Gruppo catastale A con esclusione della cat. catastale A/10
Rendita catastale x 1.05 x 160
Categoria catastale A/10
Rendita catastale x 1.05 x 80
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7
Rendita catastale x 1.05 x 160
Categoria catastale C/1
Rendita catastale x 1.05 x 55
Categorie catastali C/3 - C/4 - C/5
Rendita catastale x 1.05 x 140
Gruppo catastale D con esclusione della cat. catastale D/5
Rendita catastale x 1.05 x 65
Categoria catastale D/5
Rendita catastale x 1.05 x 80
Gruppo catastale B
Rendita catastale x 1.05 x 140

TERRENI

Terreni : Rendita domenicale x 1.25 x 135

Pescia comune parzialmente montano





Aree Fabbricabili
:  Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione


Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Aliquote Imposta Municipale Propria approvate con Delibera di C.C. 44   n.  del  04/06/2015
Le aliquote sono:

IMMOBILI
ALIQUOTE
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8 ed A/9
6 per mille
Aliquota per immobili di categoria catastale C1-C3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"
9,6 per mille
Aliquota abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti all'iscrizione anagrafica
8,6 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione.
10,3 per mille
Aliquota terreni agricoli
8,6 per mille
Terreni agricoli posseduti da soggetti non CD e non IAP, concessi in comodato o in affitto a CD o IAP
7,6 per mille
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra
10,6 per mille


CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:
IBANIT 06 X 06260 24911 000046005C01
BIC CRFI IT 3P
INTESTATO: COMUNE DIPESCIA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA TESORERIA COMUNALE

QUANDO PAGARE
Il versamentodella IMU, per l'anno 2015, deve essere effettuato entro i seguenti termini:
1^ rata16 giugno 2015 versando il 50% della tassa dovuta complessivamente sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, delibera n.    del        , e inviata e pubblicata sul portale del Ministero dell'Economia entro i termini previsti dalla Legge.
2^ rata a saldo16 dicembre 2015
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

IMPORTO MINIMO
L'IMU  non è dovuta se inferiore a € 6,00 su base annua.

RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA
Ilcontribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa,le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:
0,2% della tassa per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
3%    della tassa se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giornodalla scadenza;
3,3% della tassa se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione;
3,75% della tassa se la regolarizzazione avviene dal 91° all'anno della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (0,5 % annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare contestualmente tassa, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella "Rav". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo della tassa.

Come si paga
L'Imposta Municipale Propria si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario. I codici tributo utilizzabili per il pagamento dell'acconto sono:

IMMOBILI
CODICE TRIBUTO
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3912
Altri fabbricati
3918
Terreni
3914
Aree fabbricabili
3916
IMU altri fabbricati
3918
IMU fabbricati D - quota statale
3925
IMU fabbricati D - quota comunale
3930


Dichiarazioni e comunicazioni
Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, è il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.

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Modello dichiarazione IMU/TASI Enti non commerciali


Informazioni e chiarimenti:
Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 PESCIA
Telefono 0572492209 - 0572492273 Fax 0572492274
e.mail: tributi@comune.pescia.pt.it
Apertura al pubblico
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
 
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