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Chi deve pagare
L'IMU è dovuta da tutti i soggetti possessori di immobili (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili) .

Esclusioni dall'imposta municipale propria
L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sono da considerarsi pertinenza dell'abitazione principale solo i fabbricati iscritti in catasto alle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria (il massimo delle pertinenze ammissibili è quindi di tre), con esclusione delle abitazioni principali classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
L'imposta municipale propria non si applica,altresì:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinatiad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decretolegislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
e) terreni agricoli e non agricoli come da specificazione del MEF.
f)  fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola.
g) gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantochè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
h) gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purchè gli immobili stessi non risultino locati o o dati in comodato d'uso (art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 del 23 maggio 2014).
i) immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

Per cosa si deve pagare
L'Imposta Municipale Propria è dovuta:

  • fabbricati diversi dalle fattispecie impositive che la Legge esclude espressamente.
  • Aree fabbricabili: aree utilizzabili a scopo edificatorio in base a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, anche se semplicemente adottati ed in attesa di approvazione.
  • Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività direttealla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.


Detrazioni dell'Imposta Municipale Propria

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.


RIDUZIONI

Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta dovuta sulla basedelle aliquote stabilite dal comune, è ridotta al 75 per cento

 

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50 % :

  • per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 delDLgs 42/2004;
  • per i fabbricati inagibili o inabitabili con autocertificazione e perizia a caricodel proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o   straordinaria.  
  • In seguito all'entrata in vigore della Legge n° 208 del 28/12/15 (Legge di Stabilità 2016), a decorrere dall'01.01.2016,  viene introdotta una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzino come propria abitazione principale.

La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze purché indicate nell'atto di comodato, precisando che pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

I requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione sono i seguenti:

  • unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale;
  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • il soggetto passivo (comodante) deve possedere un solo immobile (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia;
  • il soggetto passivo (comodante) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  • il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile (che non sia classificato nella categorie catastali  A/1, A/8 e A/9)  purchè adibito ad abitazione principale. 
  • il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti  entro il 30/06/2017 nel modello di dichiarazione IMU che dovrebbe essere predisposto dal Ministero;
  • l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 e A/9.

La presente informativa non è da ritenersi esaustiva, per maggiori informazioni consultare la Risoluzione N. 1/DF/2016 e l'Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015.

 
 
 
 
 
 

Come si determina il valore imponibile
Il valore imponibile degli immobili si determina nel modo seguente:  
FABBRICATI

CATEGORIE CATASTALI
VALORE
Gruppo catastale A con esclusione della cat. catastale A/10
Rendita catastale x 1.05 x 160
Categoria catastale A/10
Rendita catastale x 1.05 x 80
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7
Rendita catastale x 1.05 x 160
Categoria catastale C/1
Rendita catastale x 1.05 x 55
Categorie catastali C/3 - C/4 - C/5
Rendita catastale x 1.05 x 140
Gruppo catastale D con esclusione della cat. catastale D/5
Rendita catastale x 1.05 x 65
Categoria catastale D/5
Rendita catastale x 1.05 x 80
Gruppo catastale B
Rendita catastale x 1.05 x 140

TERRENI

Terreni : Rendita domenicale x 1.25 x 135

Aree Fabbricabili:  Valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione

 
 


Riserva di gettito dell'imposta municipale propria a favore dello Stato

E' riservata allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,  calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Aliquote Imposta Municipale Propria approvate con Delibera di C.C. 22  n.  del 16.03.2016
Le aliquote sono:

IMMOBILI
ALIQUOTE
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze A/1, A/8 ed A/9
6 per mille
Aliquota per immobili di categoria catastale C1-C3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"
9,6 per mille
Aliquota abitazione e relativa pertinenza concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado sia ascendente che discendente a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti all'iscrizione anagrafica
8,6 per mille
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1,A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilità 2016
8,6 per mille Riduzione base imponibile del 50%
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locate con regolare contratto di locazione.
10,3 per mille
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra
10,6 per mille
 
 
 
 


CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:
IBANIT 06 X 06260 24911 000046005C01
BIC CRFI IT 3P
INTESTATO: COMUNE DI PESCIA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA TESORERIA COMUNALE

QUANDO PAGARE
Il versamentodella IMU, per l'anno 2016, deve essere effettuato entro i seguenti termini:
1^ rata16 giugno 2016 versando il 50% della tassa complessivamente dovuta sulla base delle aliquote approvate dal Comune con delibera n. 22 del 16.03.2016.
2^ rata a saldo16 dicembre 2016
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

IMPORTO MINIMO
L'IMU  non è dovuta se inferiore a € 6,00 su base annua.


RAVVEDIMENTO OPEROSO2016
Ilcontribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa,le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:
Sanzione ravvedimento sprint : 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
Sanzione ravvedimento breve: 1,5%se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
Sanzione ravvedimento intermedio:
1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.,
Sanzione ravvedimento lungo:  3,75%
(1/8 del 30%) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione.
Naturalmente, la sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali (dal 01.01.2016 0,2% su base annua).

Come si paga
L'Imposta Municipale Propria si paga esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario. I codici tributo utilizzabili per il pagamento dell'acconto sono:

IMMOBILI
CODICE TRIBUTO
Abitazione principale (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9)
3912
Altri fabbricati
3918
Terreni
3914
Aree fabbricabili
3916
IMU altri fabbricati
3918
IMU fabbricati D - quota statale
3925
IMU fabbricati D - quota comunale
3930


Dichiarazioni e comunicazioni
Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, è il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.

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Modello dichiarazione IMU/TASI Enti non commerciali


LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote deliberate per l'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ed alla normativa nazionale che regola il Imposta Municipale Propria (IMU).

  • Decreto Legislativo 504 del 30.12.1992.
  • Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge.
  • Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).
  • Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
  • Delibera di C.C  n. 40 del 09.07.2012 e successive modificazioni (approvazione Regolamento IMU)
  • Delibera di C.C  n. 22 del 16.03.2016  (approvazione aliquote  IMU anno 2016)
Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 PESCIA
Telefono 0572492209 - 0572492273 Fax 0572492274
Per l'espletamento delle pratiche inerenti l' IMU ovvero per informazioni i contribuenti dovranno prenotarsi , al seguente numero telefonico 0572 4920.
 
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