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  • Presupposto della TARI - Tassa sui rifiuti a partire dal 2014
  • E' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
  • Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
 

Chi deve versare la TARI?

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.


 

Quali locali e quali aree sono soggette al tributo?

Sono soggetti al tributo tutti i locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative delle attività economiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

c)le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

d) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento e gestite da società che ne fanno la loro attività principale.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013
Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 2, relativamente ai locali, si precisa che:

· per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc...) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc...);

· per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative.

La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata .
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, ma solo potenzialmente utilizzabili, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;

Quali locali e quali aree non sono soggette al tributo?

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) le aree scoperte non operative pertinenziali ed accessorie a locali tassabili;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

d) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alladata di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;

e) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas). L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;

f) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse o mobili, delle utenze domestiche;

g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

h) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;

i) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine,sia che detti impianti siano
ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie, e delle aree destinate al pubblico;

j) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;

k)zone adibite in via esclusiva al transito, manovradegli autoveicoli all'interno delle aree di stabilimenti industriali.

Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono assoggettati alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.


Come si determina la superficie tassabile?
La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo
quella pari all'80 per cento delle superfici riportate negli accatastamenti.
Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.


 

Categorie di utenza
La tassa sui rifiuti prevede la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.
Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero.
Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.
Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza .

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune,residenti all'estero eiscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.).

Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti ai fini della determinazione della tassa, quello desunto dalla tabella di seguito riportata:

SUPERFICIE
N. OCCUPANTI
Da 1 a 35 mq.
1
Da 36 a 70 mq.
2
Da 71 a 105 mq.
3
Da 106 a 140 mq.
4
Da 141 a 175 mq.
5
Da 176 mq. in poi
6

Gli intestatari di utenze domestiche non residenti possono, in alternativa al criterio di cui sopra, produrre autocertificazione che indichi il numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario dell'immobile ovvero il numero degli inquilini regolarmente registrato.

Le utenze non domestiche:per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Da quando decorre l'obbligazione tributaria?

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti per l' applicazione della tassa e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree soggette ad imposizione.
I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui :

a) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

b) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso :

1) Attraverso il servizio postale

2) A mezzo fax con allegata copia del documento d'identità

3) In allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

Nei casi di trasmissione previsti ai precedenti punti 1), 2), 3) fa fede la data di invio.

 

Liquidazione e versamento

Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.
E' dovere del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento per poter comunque eseguire il versamento entro i previsti termini di scadenza.

Termine di pagamento
Per l'anno 2016, con delibera G.C. n. 82 del 31.03.2016, sono state fissate in tre rate le scadenze per  il pagamento della TARI :
1° rata15 maggio 2016
2° rata  31 luglio    2016
3° rata  31 ottobre 2016
oppure unica soluzione entro il 16.06.2016

 

Agevolazioni ISEE
I contribuenti che hanno richiesto di poter usufruire delle agevolazioni isee sulla tassa rifiuti 2016che dovessero ricevere i modelli di pagamento con le scadenze sopra indicate sono pregati di non tenerne conto. L'ufficio tributi provvederà ad inviare loro un nuovo avviso di pagamento una volta definite da parte della giunta comunale le modalità, i criteri e le fasce direddito per l' attribuzione dei benefici economici.

 

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
Per un maggior approfondimento della disciplina della tari si rimanda al Regolamento di cui alla Delibera CC. N. 46 del 04/06/2015

Modalità di pagamento
Il versamento della TARIdeve essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o uffcio postale senza aggravio di ulteriori spese utilizzando esclusivamente il modello F24.

Pagamento della TARI dall'estero
I residente all'estero che non possono utilizzare il modello F24 devono effettuare un bonifico su IBAN  IT 06 X 06260 24911000046005C01 CODICE BIC CRFI IT 3P intestato a Comune di Pescia - causale: codice fiscale dell'intestatario TARI - Tassa Rifiuti anno 2016.
Se il contribuente residente all'estero ha comunque un conto corrente in Italia può effettuare il pagamento dell'F24 tramite servizi di home banking. 
   

 
 
 
 

Dove rivolgersi
Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 PESCIA
Telefono 0572 492273 -0572 492275 -0572 492278- Fax 05724 92274
e.mail: comune.pescia@legalmail.it

Per l'espletamento delle pratiche inerenti la Tassa sui Rifiuti ovvero per informazioni i contribuenti dovranno prenotarsi al centralino del Comune, contattando il numero 0572 4920, il quale provvederà a dare al cittadino giorno ed ora dell'appuntamento.

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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