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Statuto Comunale

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2005

 

Indice per articolo

  1. TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE
  2. ARTICOLO 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE
  3. ARTICOLO 2 - TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE
  4. ARTICOLO 3 - FUNZIONI
  5. ARTICOLO 4 - STATUTO COMUNALE
  6. ARTICOLO 5 - REGOLAMENTI
  7. ARTICOLO 6 - ALBO PRETORIO
  8. TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
  9. CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI
  10. ARTICOLO 7 - ORGANI
  11. CAPO II - IL CONSIGLIO
  12. ARTICOLO 8 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI
  13. ARTICOLO 9 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA
  14. ARTICOLO 10 - I CONSIGLIERI
  15. ARTICOLO 11 - PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI
  16. ARTICOLO 12 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
  17. ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
  18. ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  19. ARTICOLO 15 - LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE
  20. ARTICOLO 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO
  21. ARTICOLO 17 - I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
  22. ARTICOLO 18 - COMMISSIONI CONSILIARI
  23. ARTICOLO 19 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
  24. CAPO III - IL SINDACO
  25. ARTICOLO 20 - IL SINDACO
  26. ARTICOLO 21 - COMPETENZE DEL SINDACO
  27. ARTICOLO 22 - IL VICE SINDACO
  28. ARTICOLO 23 - DELEGHE ED INCARICHI
  29. ARTICOLO 24 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO
  30. CAPO IV - LA GIUNTA
  31. ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
  32. ARTICOLO 26 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
  33. ARTICOLO 27 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
  34. ARTICOLO 28 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE
  35. CAPO V - NORME COMUNI
  36. ARTICOLO 29 - LE COMMISSIONI
  37. ARTICOLO 30 - MOZIONE DI SFIDUCIA
  38. ARTICOLO 31 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE
  39. TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO
  40. ARTICOLO 32 - FORME ASSOCIATIVE E RELAZIONI CON IL COMUNE
  41. ARTICOLO 33 - DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI
  42. ARTICOLO 34 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE
  43. ARTICOLO 35 - REFERENDUM COMUNALI
  44. ARTICOLO 36 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI
  45. TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
  46. CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
  47. ARTICOLO 37 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
  48. ARTICOLO 38 - ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA
  49. ARTICOLO 39 - INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE
  50. ARTICOLO 40 - LA CONFERENZA DI DIREZIONE
  51. ARTICOLO 41 - IL SEGRETARIO GENERALE
  52. ARTICOLO 42 - IL VICE SEGRETARIO
  53. ARTICOLO 43 - IL DIRETTORE GENERALE
  54. ARTICOLO 44 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
  55. CAPO II - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
  56. ARTICOLO 45 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
  57. ARTICOLO 46 - I SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E NON
  58. ARTICOLO 47 - L'AZIENDA SPECIALE
  59. ARTICOLO 48 - L'ISTITUZIONE
  60. ARTICOLO 49 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
  61. TITOLO V - IL DIFENSORE CIVICO
  62. ARTICOLO 50 - IL DIFENSORE CIVICO
  63. ARTICOLO 51 - REQUISITI E MODALITA' DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO
  64. ARTICOLO 52 - IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
  65. ARTICOLO 53 - SISTEMA DI PEREQUAZIONE DELLA CONTRIBUENZA E CONSULTA DEL CONTRIBUENTE
  66. TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'
  67. ARTICOLO 54 - AUTONOMIA FINANZIARIA
  68. ARTICOLO 55 - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI. COMMISSARIO.
  69. ARTICOLO 56 - DEMANIO E PATRIMONIO
  70. ARTICOLO 57 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
  71. ARTICOLO 58 - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'
  72. TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
  73. ARTICOLO 59 - DISPOSIZIONE FINALE
  74. ARTICOLO 60 - ENTRATA IN VIGORE
 

 

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA' DEL COMUNE

ARTICOLO 1 - AUTONOMIA DEL COMUNE

  1. Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
  2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica. L'ordinamento del Comune e l'azione degli organi preposti ad attuarlo si ispira altresì ai principi stabiliti dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989 n.439.
  3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In applicazione di tali principi il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.
  4. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale. Favorisce altresì l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
  5. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione, alla nazionalità e alle opinioni politiche.
  6. Il Comune ispira la propria azione ai valori della libertà, uguaglianza e della solidarietà. Tutela, nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia e alla sicurezza delle persone, favorendo il pieno riconoscimento di tutti gli altri diritti proclamati universalmente. Il Comune persegue, tra le finalità prioritarie, la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e il riconoscimento delle altre forme di convivenza. Promuove i diritti costituzionalmente garantiti all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita. Assicura pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organismi collegiali. Assume idonee iniziative per elevare la qualità della vita nella comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i diversamente abili e coloro che, in generale, si trovano in condizione di disagio, al fine di assicurare agli stessi la necessaria assistenza per il raggiungimento di condizioni di autosufficienza. Valorizza le risorse del proprio territorio assumendo come elementi fondamentali della propria attività, nell'ambito di un sistema di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;a tali fini assume la pianificazione urbanistica partecipata dai cittadini quale strumento fondamentale per la tutela del territorio, con specifico riguardo alla conservazione dei caratteri storici, tradizionali e culturali dei centri abitati, facilitando le attività di restauro conservativo e quelle di trasformazione urbana. Promuove il sistema turistico locale anche attraverso forme di concertazione degli interventi con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e con i soggetti pubblici e privati interessati, nell'ambito della legislazione nazionale e regionale sul turismo. Promuove l'attività sportiva, con particolare riguardo a quella dilettantistica, assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini singoli o associati, nell'ambito di una regolamentazione che ne garantisca l'ordinata fruizione; con le associazioni e società sportive il Comune concorre a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, quale momento formativo ed occasione di incontro, aggregazione e socializzazione.
  7. Il Comune, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed Enti Locali di altri Paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.

ARTICOLO 2 - TERRITORIO, SEDE, STEMMA E GONFALONE

  1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale, definiscono l'ambito territoriale sul quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
  2. La sede del Comune di Pescia è posta nel Palazzo del Vicario sito in piazza Mazzini 1.
  3. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone concessi con Atto del Governo in data 25 aprile 1929, in applicazione del R.D.21 gennaio 1929.
  4. Il Comune è stato insignito del titolo di "Città" con Decreto di Cosimo III del 19 febbraio 1699 e, con la legge del 1750 sulla Nobiltà Toscana, Pescia fu inclusa fra le Città Nobili.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI

  1. Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità locale, non attribuiti espressamente per legge agli altri enti territoriali di cui all'art.114 comma 1 della Costituzione.
  2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.
  3. Il Comune attua forme di cooperazione fra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
  4. Con appositi regolamenti è disciplinata l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.
  5. Il Comune gestisce i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale approvati dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolate. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

ARTICOLO 4 - STATUTO COMUNALE

  1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono obbligatoriamente uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
  2. Lo Statuto è adottato o modificato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
  3. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
  4. Ai sensi dell'art.1 comma 2 del T.U.E.L.267/2000 il Comune, a seguito dell'entrata in vigore di leggi che enunciano principi incompatibili con lo Statuto, è tenuto ad adeguare lo Statuto stesso entro 120 giorni dall'entrata in vigore di dette leggi; il Segretario generale è tenuto a segnalare immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio tale evenienza, per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 5 - REGOLAMENTI

  1. Il Comune è dotato di potestà regolamentare ed emana: a) Regolamenti di organizzazione interna, che sono adottati con l'unico limite del rispetto delle norme statutarie; b) Regolamenti per la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni amministrative proprie o conferite che, oltre al rispetto delle norme statutarie, sono adottati nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che, secondo le rispettive competenze, ne assicurano i requisiti minimi di conformità.
  2. I regolamenti, siano essi di competenza del Consiglio comunale che della Giunta, entrano in vigore, se non diversamente disposto dalla legge, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.134 T.U.E.L.267/2000 e dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile.
  3. Affinché un atto amministrativo a carattere generale possa avere valore di regolamento, deve recare la relativa intestazione ed essere definito tale dall'organo che lo approva. In ogni caso un regolamento deve essere approvato da un organo collegiale.
  4. In ottemperanza ai generali principi di trasparenza ed accesso agli atti, è istituita la raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.
  5. Il Consiglio Comunale, previo atto ricognitivo dei regolamenti effettivamente vigenti ed operativi, detta i tempi, le modalità e i criteri per la predisposizione e il costante aggiornamento della raccolta ufficiale dei regolamenti. Tale raccolta può essere consultata da chiunque vi abbia interesse e, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, può esserne rilasciata copia.
  6. Quale esplicazione della potestà regolamentare costituzionalmente garantita, i regolamenti comunali stabiliscono sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi e alle relative ordinanze applicative.
  7. L'importo delle sanzioni deve essere contenuto e specificato fra un minimo ed un massimo edittale per ogni singola violazione. I limiti edittali devono comunque essere contenuti all'interno di quanto disposto dall'art.7 bis del T.U.E.L.267/2000.

ARTICOLO 6 - ALBO PRETORIO

  1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge, per Statuto o per regolamento a tale adempimento.
  2. In particolare, per quanto concerne le deliberazioni di Giunta e di Consiglio, le stesse devono essere pubblicate all'Albo Pretorio nel termine massimo di venti giorni dalla loro adozione, ovvero, nel caso siano state dichiarate immediatamente esecutive, nel termine massimo di cinque giorni, a pena di decadenza.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 7 - ORGANI

  1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
  2. La funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito dei principi di legge spettano agli organi del Comune.
  3. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 8 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

  1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.
  2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione.
  3. Spetta inoltre al Consiglio il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

ARTICOLO 9 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

  1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
  2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
  3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
  4. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti e improrogabili.
  5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi.
  6. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio Comunale devono preventivamente dichiarare, con apposita attestazione da far pervenire all'ufficio del Segretario generale del Comune nei termini previsti per la presentazione delle candidature, la spesa prevista per la campagna elettorale e, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, devono presentare un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
  7. I documenti di cui al precedente comma sono resi noti, immediatamente dopo la loro presentazione, mediante affissione all'Albo Pretorio.

ARTICOLO 10 - I CONSIGLIERI

  1. I Consiglieri comunali eletti, prima della convalida della elezione e successivamente ogni anno, debbono dichiarare: a) Tutti gli eventuali incarichi in associazioni, enti, istituzioni, aziende e consorzi pubblici e privati.  b) L'elencazione e descrizione dei loro beni patrimoniali, dei loro redditi da beni mobili ed immobili e le partecipazioni in società, anche immobiliari.
  2. La mancata presentazione delle dichiarazioni suddette deve essere comunicata al Consiglio comunale a cura del Presidente.
  3. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
  4. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
  5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
  6. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni e mozioni.
  7. Il Sindaco o l'Assessore competente sono tenuti a rispondere, secondo le modalità stabilite dal regolamento e comunque entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
  8. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità e senza spese dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio.

ARTICOLO 11 - PREROGATIVE DELLE MINORANZE CONSILIARI

  1. Le norme di regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, istituzioni e degli enti dipendenti.
  2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo o di garanzia, ove individuate dal presente Statuto o dal regolamento del Consiglio.

ARTICOLO 12 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
  2. La prima seduta del Consiglio è presieduta, fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
  3. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei consiglieri già candidati a Sindaco.
  4. La prima seduta del Consiglio è convocata per: a) La convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco, fermo restando la pienezza delle funzioni del Sindaco e dei Consiglieri fin dal momento della proclamazione; b) Elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente; il Presidente entra nell'esercizio delle sue funzioni immediatamente dopo l'elezione; c) Giuramento del Sindaco; d) Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta; e) Eventuale surrogazione dei consiglieri che cessano dalla carica per effetto dell'accettazione della nomina ad Assessore e contestuale convalida dei nuovi eletti. L'accettazione della nomina ad assessore da parte di consiglieri ha effetto immediatamente dopo la deliberazione di surrogazione, alla quale hanno diritto di partecipare i Consiglieri uscenti. f) Nomina, secondo le procedure previste per le commissioni consiliari permanenti, della commissione consiliare di controllo e garanzia sulle linee programmatiche dell'azione di governo di cui al successivo art.15. Il Presidente di detta commissione è eletto immediatamente dopo la nomina dei componenti, fra i componenti stessi, con voto limitato ai consiglieri dei gruppi di minoranza.
  5. La seduta prosegue quindi con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  6. Ove, prima della convocazione della prima seduta del Consiglio, dovessero pervenire dimissioni di Consiglieri eletti, al primo punto all'ordine del giorno deve essere messa la surroga dei Consiglieri dimissionari. Ove le dimissioni pervengano dopo la convocazione del Consiglio ed in tempi che non consentano neanche l'integrazione dell'ordine del giorno, il Consigliere anziano, quale Presidente del Consiglio, disporrà comunque preliminarmente la surroga dei Consiglieri dimissionari. Quanto sopra al fine di poter effettuare la convalida del Consiglio nella sua completezza strutturale e rappresentativa.

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

  1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente e un Vice Presidente eletti fra i propri membri, con votazioni successive, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa.
  2. Il Presidente e il Vice Presidente, salvo dimissioni, durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
  3. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  4. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dal precedente comma 1.
  5. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  1. Il Presidente del Consiglio: a) rappresenta il Consiglio Comunale; b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori; c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio; d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari; e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale; f) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; g) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari; h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.
  2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

ARTICOLO 15 - LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE

  1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'insediamento dello stesso.
  2. Nei successivi 30 giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, approva le linee programmatiche a maggioranza dei votanti.
  3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare o modificare in modo sostanziale l'azione di governo inizialmente definita e approvata.
  4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.
  5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio.
  6. Il regolamento del Consiglio prevede la costituzione di apposita commissione consiliare permanente di controllo e garanzia che, nel corso del mandato amministrativo, ha il compito di verificare le modalità e lo stato di attuazione delle linee programmatiche riferendone, nei tempi previsti dal regolamento del Consiglio e comunque almeno una volta l'anno, al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

  1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art.42 del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
  2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione, oltre ad ogni altro atto, parere o provvedimento che sia estrinsecazione ed esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

ARTICOLO 17 - I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

  1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
  2. Nel corso del mandato i Consiglieri che dichiarano di dissociarsi dal gruppo originario di appartenenza, senza aderire ad altro gruppo già presente in Consiglio, formeranno un unico gruppo misto; il gruppo misto può essere costituito anche da un solo Consigliere. E' comunque facoltà di ogni gruppo consiliare variare la propria denominazione o di più gruppi consiliari fondersi in un unico nuovo gruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio, per scritto o, verbalmente, durante una seduta del Consiglio.
  3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.
  4. La Conferenza dei Capi Gruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio per la programmazione delle adunanze consiliari nonché per l'esame delle proposte di formazione, aggiornamento, modifica, integrazione o interpretazione di tutti i regolamenti comunali di competenza consiliare.
  5. La Conferenza dei Capi Gruppo, integrata da un rappresentante della Giunta nominato dal Sindaco fra gli Assessori, dal Segretario generale e, ove nominato, dal Direttore generale, svolge anche le funzioni consultive inerenti la revisione dello Statuto o questioni interpretative sullo stesso.
  6. Per i lavori inerenti la programmazione delle adunanze consiliari, nonché per l'esame delle proposte di cui ai precedenti commi 4 e 5, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Sindaco o suo delegato, sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio.
  7. Per tutte le altre questioni che possano attenere al merito di provvedimenti relativi all'attività dei settori e servizi del Comune, le riunioni della Conferenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio, vengono convocate e presiedute dal Sindaco.
  8. Indipendentemente dalle riunioni di cui sopra il Sindaco, anche in via breve, può disporre la riunione dei Capi Gruppo consiliari per l'esame di argomenti di rilevante interesse per la comunità.

ARTICOLO 18 - COMMISSIONI CONSILIARI

  1. Il Consiglio, oltre quelle previste per legge, per Statuto o per regolamento, si avvarrà, per le attività di competenza del Consiglio stesso, di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno.
  2. Le commissioni formuleranno pareri e proposte in modo da potenziare le capacità di impulso e propositive ed i poteri generali di indirizzo e controllo politico amministrativo spettanti al Consiglio.
  3. Il regolamento determinerà ambiti e durata delle suddette commissioni e ne disciplinerà l'organizzazione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le forme di pubblicità dei lavori, le audizioni delle forme associative ed in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale.
  4. In applicazione dell'art.6 comma 3 del T.U.E.L.267/2000 e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, è istituita la Commissione Consiliare Pari Opportunità, che ha lo specifico compito di verificare e promuovere, anche mediante proposte di azioni positive, effettive condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, nel rispetto della legge 10 aprile 1991 n.125, e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dallo stesso dipendenti.
  5. Oltre le commissioni permanenti di cui ai commi precedenti, il Consiglio può istituire, ex art.44 comma 2 T.U.E.L.267/2000, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie a carattere temporaneo, di indagine o di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria per l'espletamento del mandato. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, salvo proroga motivata, pena la decadenza automatica della commissione. La presidenza delle commissioni di cui al presente comma spetta ad un Consigliere di minoranza.

ARTICOLO 19 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

  1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
  2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni consiliari permanenti e straordinarie.
  3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
  4. Al Presidente del Consiglio compete, sentito il Sindaco, la compilazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo.
  5. Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria, di norma con periodicità mensile, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, oltre alla data e ora di prima convocazione, deve necessariamente contenere, nell'eventualità che la prima convocazione vada deserta, la data e l'ora della seconda convocazione, da tenersi comunque in giorno diverso dalla prima.
  6. Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri comunali; il Sindaco e i consiglieri comunali che chiedono l'adunanza consiliare devono indicare le questioni da iscrivere all'ordine del giorno.L'adunanza del Consiglio deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
  8. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel computo del numero dei componenti il Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
  9. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
  10. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
  11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, coadiuvato da un funzionario o da personale esterno per la redazione del verbale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  12. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.
  13. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di impiego.

CAPO III - IL SINDACO

ARTICOLO 20 - IL SINDACO

  1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
  2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente; sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
  3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
  4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
  5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".
  6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

ARTICOLO 21 - COMPETENZE DEL SINDACO

  1. Al Sindaco spetta la rappresentanza generale del Comune.
  2. Il Sindaco rappresenta il Comune nei procedimenti giudiziari; la resistenza o l'azione in giudizio deve essere disposta con deliberazione della Giunta comunale, previo parere del dirigente del Servizio competente. Gli accordi stragiudiziali e le transazioni sono disposti dai dirigenti, previo atto d'indirizzo della Giunta comunale.
  3. Il Sindaco, oltre le competenze già disciplinate dal presente Statuto, convoca e presiede la Giunta comunale e ne fissa l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
  4. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
  5. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
  6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla designazione, alla nomina e all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative. I rappresentanti del Comune, stante il carattere fiduciario della nomina, decadono con la cessazione, per qualunque ragione, del mandato del Sindaco; continuano comunque a svolgere la loro funzione fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla proclamazione del nuovo Sindaco che, in tale termine o nel diverso termine previsto dalla legge, deve procedere alle nuove nomine, anche eventualmente confermative delle precedenti. La mancata nomina o conferma nel termine predetto determinano la decadenza automatica del rappresentante del Comune.
  7. Il Sindaco nomina il Segretario ed ha facoltà di nominare il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; attribuisce la qualifica di messo notificatore tra i dipendenti comunali.
  8. Il Sindaco indice i referendum comunali, secondo la disciplina prevista dall'apposito regolamento.
  9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma, così come sottoscrive tutti gli atti di natura anche contrattuale, che comunque comportino l'esercizio di prerogative politiche allo stesso riservate, quali, a titolo di esempio, i protocolli d'intesa con altre amministrazioni o gli atti costitutivi di società.
  10. Il Sindaco è l'autorità comunale di protezione civile. In casi di emergenza o di situazioni di pericolo assume, avvalendosi dell'organizzazione locale di protezione civile, la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza e provvede a tutti gli interventi necessari od opportuni. Comunica tempestivamentre alla Regione, alla Provincia e all'Ufficio Territoriale del Governo ogni situazione di emergenza e ne imforma la popolazione utilizzando i mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e, comunque, con ogni altro mezzo disponibile.
  11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
  12. Gli atti monocratici attraverso i quali il Sindaco estrinseca la sua volontà assumono la denominazione di "Decreti" o, ove previsto dalla legge, di "Ordinanze". I regolamenti dell'Ente assicurano e disciplinano le modalità di ordinata raccolta di tali atti.

ARTICOLO 22 - IL VICE SINDACO

  1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.
  2. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
  3. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 23 - DELEGHE ED INCARICHI

  1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
  2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili e urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
  3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
  4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
  5. L'atto di delega, obbligatoriamente in forma scritta, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
  6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce e il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
  7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
  8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
  9. Il Sindaco ha altresì la facoltà, al fine di meglio esercitare la propria azione di governo, di nominare uno o più Consiglieri delegati per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e coordinamento in determinate materie, con esclusione comunque di qualunque compito di amministrazione attiva, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Sindaco.

ARTICOLO 24 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

  1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale.
  2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
  3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
  4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per scritto al Presidente del Consiglio e ricevute al protocollo generale del Comune; il Presidente ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni, inserendo all'ordine del giorno la presentazione ufficiale delle dimissioni del Sindaco.
  5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione in Consiglio senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio Comunale.
  6. Di tale evenienza il Segretario generale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO IV - LA GIUNTA

ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

  1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di sette Assessori compreso il Vice Sindaco.
  2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale, e tenuto conto della legge 10/4/1991 n.125 sulle pari opportunità.
  3. I provvedimenti di nomina degli Assessori e del Vice Sindaco debbono essere consegnati a cura del Sindaco alla Segreteria generale almeno cinque giorni prima della adunanza del Consiglio Comunale, per essere depositati in libera visione dei Consiglieri comunali..
  4. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica al momento dell'efficacia dell'accettazione secondo quanto disposto dal precedente art.12 comma 4 lett. e), ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
  5. Oltre quanto previsto al comma precedente, gli Assessori sono soggetti alle cause di incompatibilità espressamente previste dal T.U.E.L.267/2000. La Giunta, all'atto dell'insediamento e come primo atto, esamina le condizioni di compatibilità dei propri componenti.
  6. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
  7. Hanno diritto, allo stesso modo dei Consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del loro mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
  8. Gli Assessori nominati sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al precedente art.10 comma 1 lett. a) e b).

ARTICOLO 26 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

  1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
  2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
  3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano di età.
  4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, computando anche il Sindaco. Ove la Giunta sia composta da due soli componenti, compreso il Sindaco, per la validità delle sedute è richiesta la presenza di ambedue i componenti.
  5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
  6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
  7. A discrezione del Sindaco, sono tenuti a partecipare ai lavori della Giunta i dirigenti e funzionari del Comune e possono essere ammessi cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione. Quali supporto del Sindaco e senza diritto di voto possono partecipare, se richiesti, i Consiglieri delegati.

ARTICOLO 27 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
  2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del Direttore generale e dei responsabili degli uffici e dei servizi. Rientrano specificatamente nelle competenze della Giunta, su proposta dei dirigenti, l'attribuzione a professionisti esterni di incarichi fiduciari, ove non diversamente ed espressamente disposto da norma di legge.
  3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
  4. La Giunta ha facoltà di nominare commissioni di indagine e di controllo su ogni situazione che la stessa ritenga di dover sottoporre a specifici approfondimenti e/o accertamenti; la presidenza di dette commissioni spetta ad un membro della stessa Giunta. Le commissioni di cui al presente comma, quali emanazioni dell'organo esecutivo, non si configurano quali commissioni di controllo, garanzia e indagine ex art.44 T.U.E.L.267/2000.
  5. Ai sensi del T.U.E.L.267/2000 e successive modifiche e integrazioni, spetta altresì alla Giunta comunale la predisposizione e approvazione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, per la successiva presentazione, unitamente ai prescritti allegati, al Consiglio comunale.

ARTICOLO 28 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

  1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza o per morte. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al Consiglio.
  2. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, senza necessità di specifica motivazione.
  3. Nei casi di cui ai commi precedenti, la Giunta può continuare legittimamente ad operare in presenza di almeno un assessore, oltre il Sindaco.
  4. Nell'eventualità che, per qualunque causa, vengano a cessare dalla carica, anche non contemporaneamente, tutti gli assessori, il Sindaco ricostituisce l'organo collegiale nel termine di sessanta giorni a far data dalla vacanza. In tale periodo la normale attività di governo è comunque assicurata dal Sindaco con propri decreti.

CAPO V - NORME COMUNI

ARTICOLO 29 - LE COMMISSIONI

  1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento e tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 10/4/1991 n.125 sulle pari opportunità.
  2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al comma precedente, è effettuata, salvo diversa espressa previsione di legge, dalla Giunta comunale in base alle designazioni effettuate daglienti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Ove sia prevista la rappresentanza del Consiglio, la Giunta procede alle nomine in base alle designazioni espresse dai Capigruppo consiliari in sede di Conferenza dei Capigruppo; in caso di mancato accordo ed ove sia prevista la rappresentanza della minoranza, le designazioni sono espresse direttamente dal Consiglio Comunale. Le nomine debbono comunque essere effettuate tenuto conto della legge 10/4/1991 n.125 sulle pari opportunità.
  3. La Giunta o il Consiglio Comunale hanno comunque la facoltà di creare commissioni speciali con finalità di studio ed esame di temi specifici. Esse hanno durata limitata e definita all'atto della loro costituzione e rispondono all'organo che ne ha deciso l'istituzione. Il Presidente di dette commissioni, nominato all'atto della loro costituzione, deve essere un componente dell'organo che ha proceduto alla costituzione della commissione.

ARTICOLO 30 - MOZIONE DI SFIDUCIA

  1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua ricezione al protocollo generale del Comune.
  4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

ARTICOLO 31 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE ED OBBLIGHI DI ASTENSIONE

  1. Al Sindaco, ai componenti la Giunta ed ai Consiglieri comunali, salvo quanto previsto dal successivo art.45, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso.
  2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
  3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
  4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO

ARTICOLO 32 - FORME ASSOCIATIVE E RELAZIONI CON IL COMUNE

  1. Il Comune promuove e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle con finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini, e prevede la partecipazione all'attività del Comune stesso con ruolo consultivo e propositivo. In particolare, in adesione alla Convenzione Europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita politica a livello locale sottoscritta a Strasburgo il 5 febbraio 1992 e recepita con legge 8 marzo 1994 n.203, nella consapevolezza della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita e allo sviluppo della prosperità della collettività locale ed al fine di migliorare la loro integrazione nel tessuto sociale della comunità locale, il Comune promuove la costituzione di una Consulta dei cittadini stranieri residenti nel territorio comunale. Le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta sono stabilite in apposito regolamento. La Consulta avrà funzioni di carattere consultivo e propositivo sulle problematiche inerenti gli stranieri residenti e, attraverso un proprio rappresentante, potrà partecipare con funzioni consultive e referenti alle sedute del Consiglio comunale, se in tal senso richiesta dal Presidente del Consiglio.
  2. Al fine di consentire la partecipazione e il coinvolgimento delle forme associative all'attività del Comune, viene istituito l'albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale, in cui verranno iscritte tutte le associazioni e comitati che risultino regolarmente costituite almeno nell'anno precedente. L'albo è tenuto costantemente aggiornato dal competente ufficio comunale.
  3. Per essere iscritte all'albo e comunque per fruire delle prerogative di cui al presente Statuto, le associazioni devono preventivamente dimostrare di avere una organizzazione a base democratica che assicuri la rappresentatività e l'elettività delle cariche, la pubblicità degli atti degli organi sociali e garantisca l'iscrizione a tutti i cittadini che possano essere interessati, senza alcun tipo di discriminazione.
  4. In applicazione del generale principio di sussidiarietà, il Comune può esercitare proprie attività o servizi di rilevanza non economica anche per il tramite di formazioni sociali o di cittadini riuniti in associazione. L'affidamento deve comunque essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base di un contratto di servizio che garantisca il livello minimo delle prestazioni e, comunque, tenuto conto dell'effettivo beneficio per l'utenza, della rilevanza sociale dell'iniziativa, della efficienza ed economicità, anche in relazione all'intervento richiesto al Comune, ed alla capacità organizzativa ed effettiva rappresentatività locale dell'associazione che si candida per l'effettuazione del servizio o dell'attività. Nel rispetto dei generali principi di trasparenza, parità di trattamento e coordinamento il Consiglio comunale, con apposito regolamento, individua le attività e i servizi che possono formare oggetto di affidamento ai sensi del presente articolo, le procedure e modalità per l'affidamento stesso, nonché le prerogative e modalità di funzionamento del Forum delle Associazioni del Volontariato secondo i principi di cui al successivo comma.
  5. Quale necessario momento di coordinamento e confronto, è istituito il Forum delle Associazioni del Volontariato, organo consultivo dell'Amministrazione comunale e organo rappresentativo di tutte le associazioni del volontariato iscritte all'Albo comunale. Il Forum delle Associazioni del Volontariato è a sua volta associazione non riconosciuta ai sensi dergli artt.36 e ss. del codice civile, costituita fra i Presidenti pro tempore delle associazioni iscritte all'Albo comunale; la partecipazione al Forum è condizione essenziale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni dopo il primo anno. Sono organi del Forum il Presidente, il Consiglio delle Associazioni e il Comitato esecutivo. Il Consiglio è composto da un rappresentante per ognuna delle associazioni iscritte all'Albo comunale da almeno un anno; il Presidente è eletto dal Consiglio delle Associazioni. Le associazioni rappresentate nel Consiglio si dividono secondo il prevalente scopo statutario in associazioni del settore socio-sanitario ed assistenziale, del settore culturale, storico e artistico, del settore sportivo e ricreativo. La qualificazione prevalente viene assegnata dal Comitato esecutivo con votazione a maggioranza, considerata comunque l'indicazione dell'associazione stessa. In fase di prima attuazione l'assegnazione al settore viene effettuata dal Consiglio delle Associazioni su proposta del dirigente comunale competente per materia. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente del Forum e da nove membri, tre per ogni settore, designati dai rappresentanti dei settori stessi presenti nel Consiglio delle Associazioni. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Forum. Al Forun sono riconosciuti tutti i diritti spettanti alle associazioni e ai cittadini secondo le norme del presente Statuto ed, in particolare, sono riconosciute le seguenti prerogative:
  • formulare annualmente, nei termini previsti dal regolamento, una pianificazione coordinata delle proposte di attività che le Associazioni desiderano condurre in sinergia con l'Amministrazione comunale o che richiedono che entrino a far parte della pianificazione gestita dal Comune direttamente o per delega di altre pubbliche Amministrazioni, tenuto comunque conto del necessario equilibrio fra i tre settori di riferimento individuati all'interno del Forum;
  • esprimere pareri consultivi, ove richiesti dagli organi comunali, su materie di propria competenza o interesse e formulare proposte operative o suggerimenti organizzativi agli stessi organi, quando ciò riguardi direttamente o indirettamente attività del Forum o delle Associazioni rappresentate;
  • avere le debite informazioni ed illustrazioni sul Bilancio di previsione annuale e pluriennale prima della discussione in Consiglio comunale, con particolare riferimento alle impostazioni di carattere politico finanziario in materia di associazionismo; l'Amministrazione dovrà tenere nel debito conto le osservazioni formulate dal Forum, compatibilmente con le generali esigenze di bilancio

ARTICOLO 33 - DIRITTI DI INFORMAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI

  1. Senza pregiudizio del diritto di accesso alla informazione riconosciuto in generale a tutti i cittadini, alle associazioni iscritte nell'albo comunale vengono riconosciuti i seguenti diritti: a) ricevere, a richiesta, presso la propria sede ovvero presso il Comune, copia degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale; b) ricevere, a richiesta, presso il Comune o nella propria sede sociale, previo rimborso delle sole spese di recapito, le pubblicazioni di carattere periodico edite dal Comune; c) ricevere, a richiesta, presso il Comune o nella propria sede sociale, previo rimborso delle sole spese di recapito, il regolamento per il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi e il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. d) avere il diritto di priorità nell'esame delle richieste di contribuzione secondo le norme dell'apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 34 - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

  1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione.
  2. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte di iniziativa popolare sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
  3. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
  4. L'Amministrazione comunale può attivare forme di consultazione della popolazione per acquisirne il parere su specifici problemi o proposte formulate dall'Amministrazione stessa o da un congruo numero di cittadini, anche ricorrendo ad assemblee, forum, invio di questionari o indagini a campione.
  5. Le forme di consultazione e le proposte di iniziativa popolare di cui al presente articolo saranno disciplinate con apposito regolamento.

ARTICOLO 35 - REFERENDUM COMUNALI

  1. L'Amministrazione comunale riconosce il referendum, sia consultivo che abrogativo, come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
  2. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa: a) del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune nel caso di referendum abrogativi; nel caso invece di referendum consultivi è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In ambedue i casi nel conteggio non viene computato il Sindaco; b) di almeno mille cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
  3. Possono formare oggetto di referendum solo le materie di competenza locale ad eccezione di: a) Piani regolatori generali e relativi strumenti di attuazione; b) Tributi locali, tariffe dei servizi, altre imposizioni ed in genere tutte le materie attinenti alla finanza comunale; c) Nomine e designazioni; d) Atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini; e) Atti relativi al personale del Comune, compreso il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; f) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze; g) Atti inerenti la tutela delle pari opportunità.
  4. Sulla ammissibilità della richiesta referendaria decide un collegio composto dal Difensore Civico, in qualità di Presidente, e da due membri esperti in materie giuridico amministrative, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio comunale.
  5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi fra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
  6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
  7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
  8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
  9. Nei referendum consultivi, l'organo competente adotta entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
  10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato dall'organo competente.
  11. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica o integrazione.
  12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, da apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 36 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

  1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, trasparenza e imparzialità.
  2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a richiesta o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto e dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
  3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale, devono essere motivati e devono essere comunicati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario.
  4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.
  5. I cittadini che vi hanno interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
  6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
  7. Nel caso di azione popolare o delle associazioni di protezione ambientale promosse ai sensi dell'art.9 T.U.E.L.267/2000, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario od opportuno che l'ente si costituisca in giudizio, provvedendo se del caso alla costituzione stessa. La decisione deve essere adottata entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'azione promossa ai sensi del citato art.9, con adeguata motivazione.
  8. L'Amministrazione, anche attraverso l'organizzazione di apposito Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, assicura ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende i diritti di accesso ed informazione di cui al presente Statuto ed alla vigente legislazione, assumendo ogni opportuna iniziativa per favorire la conoscenza delle possibilità e dei limiti per l'accesso agli atti e documenti e per la partecipazione ai procedimenti. A tali fini e per il raggiungimento delle finalità di istituto, sono privilegiate le procedure informatiche e telematiche per il collegamento con uffici pubblici, enti, cittadini, aziende, associazioni e per la diffusione all'esterno dei dati e delle notizie.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 37 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

  1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.
  2. I regolamenti di cui al precedente comma sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi statutari e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
  3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nei termini di cui al precedente art.15 comma 1.
  4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
  5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
  6. La struttura e dotazione organica del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione, della valutazione del personale con particolare riferimento al personale di qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 38 - ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

  1. La struttura organizzativa del Comune si articola come segue:
  • SERVIZIO: costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente diretta da un dirigente ed elabora, istruisce e concretizza l'azione amministrativa e/o tecnica finalizzata alla gestione di funzioni o attività concernenti una specifica materia o materie assimilabili.
  • UNITA' OPERATIVA: organismo di collaborazione interna che realizza l'esplicitazione e/o l'esecuzione delle attività amministrative e/o tecniche attribuite al Servizio in provvedimenti o atti a rilevanza interna ed esterna. L'Unità Operativa, in relazione alla sua importanza all'interno dell'organizzazione comunale, può essere individuata quale area organizzativa dotata della necessaria autonomia nei limiti, con le modalità e procedure consentite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
  • UFFICIO: articolazione di supporto degli Amministratori, dei Servizi e delle Unità Operative a rilevanza esclusivamente interna.

ARTICOLO 39 - INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE

  1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
  2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
  3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione dei Servizi e di responsabilità delle Unità Operative con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  5. Gli incarichi dirigenziali hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.
  6. I contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione possono essere rinnovati con provvedimento del Sindaco.
  7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

ARTICOLO 40 - LA CONFERENZA DI DIREZIONE

  1. La Conferenza di direzione è composta dal Segretario generale, dal Direttore generale ove nominato, dai dirigenti dei servizi e dai funzionari responsabili delle unità operative individuate come aree organizzative. La presidenza spetta al Segretario generale o al Direttore generale, secondo le disposizioni del Sindaco.
  2. Costituisce l'organismo di coordinamento dell'attività dei servizi e delle unità operative, al fine di garantire lo snellimento delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e la maggiore efficienza ed efficacia della gestione amministrativa nei confronti dell'utenza.
  3. E' organismo consultivo del Sindaco per l'impostazione della pianificazione e del coordinamento della gestione amministrativa, per il controllo interamministrativo dei processi formativi e dei provvedimenti definitivi, per la verifica del rispetto delle norme, degli effetti e dei risultati rispetto agli obiettivi.
  4. La conferenza è convocata dal presidente ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità o su disposizione del Sindaco.
  5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di funzionamento della conferenza di direzione.

ARTICOLO 41 - IL SEGRETARIO GENERALE

  1. Il Comune ha un Segretario generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
  2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
  3. Il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
  4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
  5. Al fine di assicurare unitarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione della conferenza di direzione e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
  6. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale fra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
  7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione. Il Segretario è altresì individuato quale ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
  8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

ARTICOLO 42 - IL VICE SEGRETARIO

  1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario generale e lo sostituisce nei casi di assenza, vacanza o impedimento.
  2. Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle sedute di Giunta e di Consiglio.
  3. Le funzioni di Vice Segretario hanno carattere fiduciario e sono attribuite dal Sindaco, con proprio provvedimento di nomina, ad un dirigente del Comune che sia in possesso dei titoli necessari per la sostituzione del Segretario.
  4. Il Vice Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla conferma o alla nomina del nuovo Vice Segretario.
  5. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Sindaco entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, il Vice Segretario si intende confermato.
  6. Le funzioni di Vice Segretario possono comunque essere revocate dal Sindaco in ogni tempo, senza necessità di specifica motivazione, configurandosi le stesse come di carattere esclusivamente fiduciario. La revoca delle funzioni di Vice Segretario non ha alcun effetto sul rapporto di lavoro intercorrente fra il dirigente e l'Amministrazione, se non gli eventuali riflessi sulla parte di retribuzione di posizione specificatamente destinata alla funzione di Vice Segretario.

ARTICOLO 43 - IL DIRETTORE GENERALE

  1. L'Amministrazione può prevedere il conferimento dell'incarico di direzione della struttura operativa dell'Ente a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
  2. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario generale e dei dirigenti.
  3. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione, è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale e dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. Al Direttore Generale, oltre alle funzioni di cui alla legge ed al presente articolo, può essere demandata anche la direzione di uno o più servizi dell'ente; in tal caso il referente politico amministrativo è, oltre al Sindaco, anche l'assessore delegato al ramo e la Giunta nel suo complesso.
  4. Ove il Direttore non sia nominato ed ove se ne ravvisi l'utilità, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario generale.

ARTICOLO 44 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

  1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
  2. A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
  3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti e nel rispetto dei regolamenti dell'Ente, i dirigenti in particolare: a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; b) espletano le procedure di appalto di lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti; c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti al servizio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale; d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione; e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del servizio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati; f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
  4. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e legalizzazioni, i verbali e le diffide.
  5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
  6. Spettano inoltre ai dirigenti, nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione: a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati; b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
  7. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

CAPO II - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 45 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

  1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. In deroga alle incompatibilità previste dall'art.63 ed in applicazione dell'art.67 del T.U.E.L.267/2000, gli eventuali incarichi e funzioni conferite al Sindaco, ai componenti della Giunta ed ai Consiglieri comunali nelle società di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art.112 e seguenti del T.U.E.L.267/2000 ed al presente Capo, a prevalente o totale partecipazione pubblica, non costituiscono cause di incompatibilità, rientrando tali incarichi nelle prerogative del mandato politico/ elettivo.
  2. Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
  3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
  4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
  5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio fra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
  6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta l'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 46 - I SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA E NON

  1. I servizi a rilevanza economica sono gestiti nelle forme e modi previsti dall'art.113 del T.U.E.L.267/2000.
  2. I servizi privi di rilevanza economica, previa indicazione contenuta in atto fondamentale del Consiglio comunale e fatte salve diverse prescrizioni di carattere legislativo, possono essere gestiti nella forma dell'affidamento diretto a: a) Istituzioni b) Aziende speciali, anche consortili; c) Società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società eserciti la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano; d) Società partecipate dal Comune ed a prevalente capitale pubblico; e) Per il tramite di formazioni sociali o associazioni, ai sensi del precedente art.32.
  3. Senza necessità di preventiva deliberazione del Consiglio comunale, è consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma precedente. Per gestione in economia si intende anche l'affidamento a terzi effettuato ai sensi del D.P.R.20 agosto 2001 n.384, come recepito nel regolamento dei contratti del Comune.
  4. In mancanza di espressa previsione di legge o, comunque, di superiore fonte normativa che evidenzi se un servizio pubblico sia o meno a rilevanza economica, spetta al Consiglio comunale stabilire se lo stesso sia o meno a rilevanza economica, tenuto conto delle modalità e misura di copertura dei costi e della natura del servizio.
  5. I rapporti fra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi pubblici locali devono essere regolati da contratti di servizio.

ARTICOLO 47 - L'AZIENDA SPECIALE

  1. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune o di più Comuni associati, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Con la delibera di approvazione dello statuto il Consiglio detta i criteri per la nomina del Presidente e del consiglio di amministrazione.
  2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
  3. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
  4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
  5. Il Sindaco può motivatamente revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo alla loro sostituzione.
  6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al consiglio di amministrazione dell'azienda.
  7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  8. La nomina dell'organo di revisione contabile dell'azienda speciale, le sue attribuzioni e le modalità di verifica della gestione sono disciplinate dallo statuto dell'azienda stessa.

ARTICOLO 48 - L'ISTITUZIONE

  1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali e pubblici privi di rilevanza economica.
  2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
  3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza della minoranza consiliare, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
  4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza, le modalità di finanziamento dei servizi gestiti e i criteri per la nomina da parte del Sindaco degli organi dell'Istituzione.
  5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
  6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

ARTICOLO 49 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

  1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.
  2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
  3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, l'efficiente erogazione dei servizi.
  4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
  5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, anche di carattere amministrativo,il Comune può partecipare a consorzi.
  6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO V
IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 50 - IL DIFENSORE CIVICO

  1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico.
  2. Su deliberazione del Consiglio, con la stessa maggioranza prevista per la nomina, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni.
  3. Il Difensore Civico assolve il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
  4. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
  5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
  6. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
  7. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente"; dovrà inoltre rendere le dichiarazioni di cui al precedente art.10 comma 1 lett. a) e b).
  8. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni e i ritardi dell'Amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
  9. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dal deposito della relazione stessa presso la segreteria comunale.
  10. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
  11. Al Difensore Civico compete un'indennità mensile nella misura stabilita dal regolamento, oltre ai rimborsi spese previsti per gli amministratori comunali.

ARTICOLO 51 - REQUISITI E MODALITA' DI NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

  1. All'ufficio del Difensore Civico è preposta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.
  2. Al Difensore Civico si applicano le norme di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.
  3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, dura in carica tre anni decorrenti dalla data del giuramento e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
  4. Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
  5. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata in seduta segreta e a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  6. Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore Civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

ARTICOLO 52 - IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

  1. E' istituito l'ufficio del Garante del Contribuente in applicazione dei principi generali di cui alla legge 27 luglio 2000 n.212 recante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".
  2. L'azione del Garante del contribuente, oltre quanto previsto all'art.13 commi da 6 a 9 della L.212/2000, è rivolta a promuovere la conformità del sistema tributario comunale con i fini generali di salvaguardia del contribuente e di perequazione fiscale, oltre a vigilare sulla corretta applicazione delle norme e funzioni fiscali e tributarie esercitate dal Comune. Il Garante opera per l'eliminazione di disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non corretti nell'azione tributaria e fiscale del Comune, su istanza o segnalazione di associazioni, organizzazioni di categoria e singoli cittadini o d'ufficio; secondo i principi di equità cui deve ispirarsi l'attività del Comune, può intervenire presso gli organi di amministrazione e i dirigenti dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima a tutela del cittadino e del Comune.
  3. Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, di società a partecipazione comunale e di concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.
  4. Il Garante del contribuente è persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata esperienza in discipline tributarie e fiscali, che offre garanzia di imparzialità e indipendenza di giudizio. Si applicano al Garante le modalità di elezione, le prerogative, i termini ed i requisiti, ivi compreso il giuramento, richiesti dai precedenti artt.50 e 51 per il Difensore Civico.
  5. Il Consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Garante, con il quale verrà prevista anche la misura del compenso, nonché per la disciplina del Sistema di Perequazione della Contribuenza di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 53 - SISTEMA DI PEREQUAZIONE DELLA CONTRIBUENZA E CONSULTA DEL CONTRIBUENTE

  1. Nell'ambito delle funzioni fondamentali del Garante del contribuente, assume particolare rilievo quella di elaborare, proporre e gestire il Sistema di Perequazione della Contribuenza per i Servizi. Tale sistema dovrà consentire una applicazione differenziata e perequata dei carichi contributivi necessari a coprire i costi dei Servizi nella percentuale di copertura prevista per ciascun servizio, come approvata dal Consiglio comunale in sede di Bilancio di previsione.
  2. Il Sistema di Perequazione della Contribuenza per i Servizi si baserà sull'indice ISEE o su altro strumento previsto dalle leggi generali sulla fiscalità. Detto strumento sarà adattato alla realtà economica, reddituale e sociale dei cittadini del Comune, con criteri elaborati e proposti dal Garante del contribuente e approvati dal Consiglio comunale, secondo principi di equità, indeterminatezza, inderogabilità, trasparenza e certezza. L'applicazione dei criteri dovrà dare luogo ad una classificazione dei cittadini in fasce di contribuzione perequata, sulla base delle quali applicare le tariffe per i servizi. Il regolamento dovrà prevedere le modalità di assegnazione alla fascia di contribuzione e la possibilità di ricorso, senza spese, avverso tale assegnazione.
  3. Il Garante del contribuente dovrà monitorare costantemente il funzionamento del Sistema di Perequazione e presentare al Consiglio comunale apposita relazione a cadenza almeno annuale ed eventuali proposte di correzione del sistema.
  4. Al fine di formulare in modo condiviso un Sistema di Perequazione della Contribuzione ed i relativi criteri di suddivisione in fasce di contribuenza, nonché per collaborare al monitoraggio e verifica del Sistema, il regolamento dovrà prevedere la Costituzione di una Consulta del Contribuente, dettandone le modalità di costituzione e funzionamento, il numero e qualità dei membri rappresentativi delle varie realtà sociali ed economiche, i compiti e le prerogative.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 54 - AUTONOMIA FINANZIARIA

  1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
  2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
  3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
  4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
  5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati dal rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

ARTICOLO 55 - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI. COMMISSARIO.

  1. Ai sensi della legge 5 giugno 2003 n.131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3" per cui lo Statuto, fra l'altro, In attuazione dell'art.4 comma 2 della legge citata, stabilisce le forme di controllo anche sostitutivo, il Comune individua nel Garante del Contribuente di cui al precedente art.52, l'organo a cui compete sia la predisposizione dello schema da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale nell'ipotesi di cui all'art.141 comma 2 del T.U.E.L.267/2000, sia l'eventuale approvazione del bilancio stesso in via sostitutiva.
  2. Nel caso in cui la Giunta non abbia predisposto lo schema di bilancio, lo stesso viene predisposto dal Garante entro trenta giorni decorrenti dal termine entro il quale il bilancio di previsione doveva essere approvato. Una volta predisposto lo schema di bilancio di previsione o, comunque, nel caso che il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Garante del Contribuente procede alle notificazioni ai singoli Consiglieri di cui all'art.141 comma 2 del T.U.E.L.267/2000, fissando il termine per l'approvazione del bilancio, termine comunque non superiore a quello previsto dalla legge.
  3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il Garante del Contribuente si sostituisce all'Amministrazione inadempiente approvando il bilancio con proprio provvedimento. Il provvedimento sostitutivo è trasmesso al Segretario generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la comunicazione al Prefetto per gli adempimenti di competenza.
  4. Il Segretario generale, o chi legalmente lo sostituisce, è tenuto a dare immediata informazione al Garante del Contribuente del verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi.

ARTICOLO 56 - DEMANIO E PATRIMONIO

  1. I beni di proprietà comunale sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
  2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
  3. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività. Per rilevanti ragioni di carattere socio culturale motivatamente espresse con deliberazione della Giunta, i beni comunali possono essere concessi in comodato gratuito.
  4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal competente ufficio comunale, che ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

ARTICOLO 57 - REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.
  2. Il Collegio è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con modalità che assicurino la presenza nello stesso di almeno un componente di designazione dei gruppi di minoranza.
  3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
  4. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
  5. Nell'esercizio delle loro attribuzioni i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
  6. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'Ente.
  7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
  8. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ARTICOLO 58 - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

  1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
  2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le Istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
  3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.
  4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 59 - DISPOSIZIONE FINALE

  1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore e, nello stesso termine, predispone i nuovi regolamenti previsti dal presente Statuto.
  2. Nessun regolamento, per nessun motivo, può contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme del presente Statuto. Chiunque rilevi difformità fra norme regolamentari e norme statutarie, ne informa il Segretario generale che è tenuto, previo conforme parere della commissione permanente per lo Statuto, a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale le difformità o i contrasti rilevati, per gli eventuali necessari provvedimenti di adeguamento delle normative regolamentari.

ARTICOLO 60 - ENTRATA IN VIGORE

  1. Ai sensi dell'art.4 comma 4 della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modifiche e integrazioni, il presente Statuto, dopo il positivo esame da parte del Comitato Regionale di Controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di affissione all'Albo.
  2. Decorsi i termini di pubblicazione all'Albo, una copia del presente Statuto è inviata al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
 

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