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L'articolo 1 comma 14, lettere a), b) e d), della Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) esclude dalla TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A9 (modifica ai commi 639, 669 e 681 Legge 147/2013).

 
 

SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti al pagamento della TASI i possessori dei  seguenti fabbricati:

  • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011;
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttire alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 
 

CALCOLO
La base imponibile della TASI è quella già prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.
Sintetizzando, per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
Base imponibile
Mesi di possesso/detenzione
Percentuale di possesso/detenzione
Aliquota di riferimento


Per i FABBRICATI  ISCRITTI IN CATASTO,il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 %, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti MOLTIPLICATORI:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A  per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
  • 160 per l'abitazione rurale classificatia in categoria catastale A
  • 160 per gli immobili strumentali all'attività agricola classificati in categoria catastale  C
  • 65   per il fabbricato strumentale all'attività agricola classificati in  categoria catastale  D/10.
 
 

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017 - Delibera  di C.C. n. 27  del  28/03/2017

IMMOBILI
ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dekk'art. 13 del DL.201/2011
1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1 per mille
 

COME PAGARE
Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24.

Come si paga il modello F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque banca, presso gli uffici postali o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario.

CODICI TRIBUTO TASI   (RisoluzioneAgenzia delle Entrate n. 46/E/2014 )

IMMOBILI
CODICE TRIBUTO
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL.201/2011;
3959
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fina tanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3961

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l'esatto "Codice Comune", per il Comune di Pescia G491
Alcuni chiarimenti sui VERSAMENTI
Arrotondamento all'euro per ciascun rigo dell'F24, per difetto nel caso in cui la frazione sia uguale o inferiore a 0,49 centesimi.


QUANDO PAGARE
Il versamento della TASI, per l'anno 2016, deve essere effettuato entro i seguenti termini:
1^ rata16 giugno 2017 versando il 50% della tassa dovuta complessivamente sulla base delle aliquote approvate dal Comune con delibera n. 27 del 28.03.2017.
2^ rata a saldo16 dicembre 2017
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

IMPORTO MINIMO
La TASI non è dovuta se inferiore a € 6,00 su base annua.

RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017
Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:

Sanzione ravvedimento sprint : 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
Sanzione ravvedimento breve: 1,5%se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
Sanzione ravvedimento intermedio:
1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.,
Sanzione ravvedimento lungo:  3,75%
(1/8 del 30%) se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla violazione.
Naturalmente, la sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto con i relativi interessi legali.

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2017
Ai fini della TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, sull'apposito modello ministeriale,  nei seguenti casi:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL. 201/11 ;f
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivoalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Per l'anno 2017 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2018.


 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote deliberate per l'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ed alla normativa nazionale che regola il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

- Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) commi dal 639 al 705 dell'articolo 1.
- Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16
- Delibera di C.C  n. 27 del 28.03.2017  (approvazione aliquote Tasi anno 2017)
- Delibera di C.C  n. 23 del 16.03.2016  (approvazione Regolamento appliacazione Tasi anno 2016)

 

INFORMAZIONI E CONSULENZA
Si avverte chel'ufficio tributi  ha reso disponibile su questa pagina WEB un' applicativo per il CALCOLO TASI ONLINE (sistema che calcola la tassa in modo automatico permettendo anche la stampa del modello F24 compilato) utile, in particolare, per chi non si avvale dei CAAF o dei professionisti.

Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 PESCIA
Telefono 0572492275 - 0572492273 Fax 0572492274
e.mail- PEC: comune.pescia@legalmail.it
Per l'espletamento delle pratiche inerenti la TASI ovvero per informazioni i contribuenti dovranno prenotarsi , al seguente numero telefonico 0572 4920
 
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