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Ordinanza n. 14 del 18.02.2019

divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico per immobili siti al di sotto dei 200 slm

 
 
 

Si informa la cittadinanza che il Sindaco di Pescia ha emesso ordinanza n. 14 del 18.02.2019 con a partire dal giorno 19-01-2019 e fino al giorno 28-02-2019 compreso, negli immobili ubicati ad una altitudine inferiore a metri 200 s.l.m. (metri duecento sul livello del mare), è fatto divieto di utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico, ad eccezione di quello effettuato tramite impianti ad alta efficienza, e fatte salve, comunque, le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento. (divieto di utilizzo di legna in camini e caminetti domestici aperti o stufe tradizionali per il riscaldamento domestico, a meno che questi non siano l´unica fonte di riscaldamento dell´abitazione).

Nel contempo invita la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi; provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate
(autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ect.)
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per diminuire il numero dei veicoli circolanti (carsharing, carpooling)
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini


Si informa che:

· che resta in vigore l'Ordinanza del sindaco di Pescia n° n° 25 del 29-10-2018 con la quale è stata vietata l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nel periodo 01/11/2018 - 31/03/2019, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 mt slm, così come previsto dal Modulo 1, Parte Quinta della Delibera della Giunta Regionale Toscana n.814/2016
· che il mancato rispetto delle ordinanze emanate dal Sindaco sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18-8-2000 e dalle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili compreso l'articolo 650 del codice penale per violazione a provvedimenti dati dall'autorità per ragione d'igiene


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