A chi è rivolto
L’imposta è dovuta dai possessori di immobili, ritenendosi per tali i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Descrizione
Trattasi di imposta patrimoniale dovuta dai soggetti titolari di un diritto reale.
Si tratta di imposta in autoliquidazione, pertanto il Comune non invia avvisi di pagamento ordinari, ma è il contribuente stesso ad effettuare il calcolo – autonomamente oppure affidandosi ad un professionista – e compilare il modello di pagamento F24 con cui eseguire i versamenti.
L'IMU dal 2020 è disciplinata dalla L. 160/2019 che ha istituito la Nuova Imu in sostituzione della IUC.
Come fare
Il contribuente può autonomamente calcolare :
- l'imposta dovuta per l'anno in corso ed effettuare la stampa del modello F24 per il versamento tramite il seguente LINK
- il ravvedimento operoso per annualità precedenti non versate tramite il seguente LINK
AVVERTENZA: per il calcolo il contribuente deve essere in possesso della rendita catastale del fabbricato e delle aliquote annualmente deliberate dal Comune (LINK).
Cosa serve
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta, sia alla presentazione della dichiarazione. I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono previsti dalla legge o dai regolamenti comunali.
- Rendita Catastale (in caso di fabbricati)
- Valore venale in comune commercio (in caso di aree edificabili)
Cosa si ottiene
Si ottiene la determinazione dell’importo ed il modello di pagamento dell'IMU.
Tempi e scadenze
PER IL PAGAMENTO IMU:
- Prima Rata: 16 giugno
- Seconda Rata: 16 dicembre
Nel caso in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile. Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.
Costi
I costi dell'imposta sono identificabili dal calcolo sopra indicato e dipendono dalla rendita catastale del fabbricato e delle aliquote annualmente deliberate dal Comune.
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Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
Imposta in autoliquidazione, non è previsto il rilascio di nessun documento da parte dell'Ente.
Ulteriori informazioni
Nei casi di versamenti in eccesso, o comunque non dovuti, è possibile compensarlo autonomamente sui versamenti successivi previa comunicazione all'Ufficio Entrate Comunali allegando le ricevute di pagamento.
Tale comunicazione può essere effettuata:
- Via Pec all'indirizzo : comune.pescia@legalmail.it ;
- Consegna diretta all'Ufficio protocollo di Piazza Mazzini 11;
- Tramite il servizio postale;
Per gli avvisi di accertamento è consentito richiedere la rateizzazione degli importi dovuti compilando l'apposito modello allegato a questa scheda e trasmettendolo secondo le modalità di cui sopra.
Copertura geografica
Allegati
Ultimo aggiornamento: 15/07/2025, 16:15
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- Aliquote I.R.P.E.F. per l'anno 2025
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
- Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)
- Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ex D.L. 193/2016
- Regolamento Comunale imposta di pubblicità e pubbliche affissioni
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