L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 42).
Inoltre, in base al Punto 3 del'Allegato 3 della nota ISTAT 15/01/2014, n. 912/2014/P, l'obbligo di numerazione è previsto anche per tutti gli accessi precedentemente esenti (fabbricati rurali abitati soltanto per brevi periodi dell’anno, chiese, accessi dei monumenti pubblici che non immettono anche in uffici o abitazioni, fienili, legnaie, stalle e simili).