Convivenze di fatto
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Servizio attivo
La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Pescia.
A chi è rivolto
Cittadini italiani e stranieri non legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione, entrambi residenti a Pescia nello stesso indirizzo.
Descrizione
Le convivenze di fatto, introdotte dalla legge n. 76/2016, sono unioni tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza, che non sono legate da matrimonio, unione civile o vincoli di parentela, affinità o adozione. La costituzione di una convivenza di fatto avviene tramite dichiarazione all'anagrafe del Comune di residenza (vedi modulo allegato). Questo comporta il riconoscimento di alcuni diritti e doveri, sia di natura personale che patrimoniale, simili a quelli delle coppie sposate, è necessario che i due soggetti siano conviventi allo stesso indirizzo e liberi di stato, senza alcun vincolo derivante da matrimonio o unione civile precedentemente contratti.
Come fare
La richiesta può essere presentata utilizzando il modulo pubblicato in questa pagina, nei seguenti modi:
- Per via telematica:
Il modulo, sottoscritto con firma digitale e accompagnato da copia di un documento di identità dei dichiaranti, può essere inviato all’indirizzo PEC: demografici.pescia@legalmail.it
- Tramite l’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Mazzini, 11.
Cosa serve
Per la richiesta occorre:
- Modulo debitamente compilato;
- Documento d'identità di entrambe le persone che presentano la dichiarazione;
- Codice Fiscale di entrambe le persone che presentano la dichiarazione;
Cosa si ottiene
La costituzione della convivenza di fatto.
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
Tempi e scadenze
7 giorni dalla presentazione della documentazione
Costi
Gratuito
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
- Registrazione della convivenza di fatto nei registri anagrafici del Comune;
- Rilascio di certificati anagrafici che attestano lo status di conviventi di fatto;
- Riconoscimento del diritto a beneficiare delle tutele previste dalla legge, anche in presenza di eventuali contratti di convivenza stipulati tra le parti.
Vincoli
- Entrambi i conviventi devono essere maggiorenni.
- Deve sussistere una convivenza stabile, con legami affettivi e di reciproca assistenza, e coabitazione presso lo stesso indirizzo.
- I conviventi devono essere liberi di stato, ossia non devono essere legati da matrimonio, unione civile o contratto di convivenza ancora in vigore.
- Non possono costituire convivenze soggetti legati da vincoli di parentela, affinità o adozione.
- Non possono costituire convivenze soggetti sottoposti a interdizione giudiziale.
- La convivenza è nulla se uno dei conviventi è stato condannato, con sentenza definitiva, per omicidio o tentato omicidio del coniuge o del partner dell’altro convivente.
- I cittadini stranieri possono costituire convivenza di fatto se maggiorenni, residenti regolarmente e in possesso di valido titolo di soggiorno.
- Non è possibile costituire convivenze di fatto con persone legalmente separate, finché non interviene il divorzio.
- La convivenza tra ex coniugi o ex uniti civilmente è possibile solo dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile.
Casi Particolari
- Cittadini stranieri: possono costituire una convivenza di fatto se maggiorenni, in possesso di un valido titolo di soggiorno e regolarmente residenti in Italia.
- Convivenza tra cittadino italiano e cittadino straniero: ammessa se entrambi sono liberi di stato e residenti nello stesso Comune.
- Persone legalmente separate: non possono costituire convivenza di fatto finché non interviene il divorzio.
- Ex coniugi o ex uniti civilmente: possono costituire convivenza di fatto solo dopo l’avvenuto scioglimento o cessazione degli effetti civili.
- Convivenza tra persone dello stesso sesso: ammessa con possibilità di scegliere tra unione civile e convivenza di fatto.
- Situazioni abitative irregolari: la dichiarazione è subordinata alla regolarità del titolo abitativo; mancanza di titolo può impedire la registrazione.
- Cambio di residenza: la convivenza si considera cessata se viene meno la coabitazione; la cessazione va comunicata all’anagrafe.
- Assenze temporanee (ricovero, detenzione): non determinano la cessazione se motivate e temporanee.
Ulteriori informazioni
Diritti e facoltà dei conviventi di fatto
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
- diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49)
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Come si scioglie
La convivenza di fatto si scioglie nei seguenti casi:
- trasferimento della residenza anagrafica di uno dei conviventi;
- morte di uno dei conviventi;
- dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto (resa da entrambi o da uno solo dei conviventi). La dichiarazione comporta la cessazione della convivenza di fatto, ma non ha alcun effetto sulla residenza anagrafica delle parti.
Con riferimento al contratto di convivenza, per la risoluzione e la regolazione dei rapporti patrimoniali resta ferma la competenza di un notaio o di un avvocato.
Copertura geografica
Allegati
Contenuti correlati
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Documenti
- Regolamento per la disciplina e la pesatura della dirigenza e delle elevate qualificazioni ai sensi dei CCNL dell'Area Funzioni Locali
- Nuovo Regolamento Edilizio (Delibera D.C.C. n.65 del 17/06/2019)
- Delibera D.C.C. n.65 del 17/06/2019
- Custodia di oggetti rinvenuti, diritti di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni relative all'accesso in ztl, apu, per la sosta residenti, transito e scorta trasporti eccezionali, aree a pagamento, servizio rimozione e custodia veicoli, rilascio copia atti sinistri e servizio ricovero cani e gatti
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Vedi altri 6
- Regolamento recante disposizioni per la promozione di soggiorni estivi per anziani
- Regolamento per l'applicazione ISEE del Comune di Pescia - (recepisce la riforma del DCPM 159/2013)
- Regolamento di consultazione del fondo "Giovanni Pacini" depositato presso la gipsoteca "Libero Andreotti" di Pescia
- Regolamento per il lavoro agile del Comune di Pescia
- Criteri sperimentali per l'uso temporaneo della c.d. "Palazzina Simonetti" ubicata in Piazza Anzilotti n. 10
- Regolamento Edilizio Comunale
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Articoli tematici