Rilascio certificato di soggiorno permanente per cittadini Comunitari
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Servizio attivo
Il cittadino UE che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale può richiedere l’attestato di soggiorno permanente.
A chi è rivolto
Descrizione
L’attestato di soggiorno permanente consente di rimanere in Italia senza dover più dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno legale.
ll diritto di soggiorno permanente può essere perso a seguito di assenza dal territorio nazionale per oltre 2 anni consecutivi (art.14, comma 4, d.Lgs. n.30/2007).
Il diritto di soggiorno permanente si estende anche ai figli minori, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita. I figli minori potranno essere inseriti nell’attestato del genitore richiedente.
Come fare
Al fine del rilascio dell'attestato di soggiorno permanente si deve compilare la domanda allegata alla presente scheda, corredata della documentazione sotto specificata, da presentare attraverso uno dei seguenti canali:
- All'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Mazzini, n.11 , a mano;
- Tramite PEC: demografici.pescia@legalmail.it
La documentazione è necessaria per dimostrare una delle seguenti condizioni di regolarità del soggiorno.
L'Ufficiale d'Anagrafe verifica la regolarità del soggiorno legale e continuativo secondo le modalità previste dal d.Lgs. 30/2007. Il decreto legislativo prevede che la richiesta debba essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste per la maturazione del diritto.
A) LAVORATORI
Lavoratore subordinato
Il lavoratore subordinato dovrà produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi tale condizione, ad esempio: contratti di lavoro contenenti gli identificativi INPS e INAIL, buste paga, dichiarazioni dei redditi o CUD relativi ai 5 anni, estratto contributivo INPS, iscrizione al Centro per l'impiego a seguito di interruzione del rapporto di lavoro (possono essere presi in considerazione anche periodi di disoccupazione purché il lavoratore abbia mantenuto il diritto di soggiorno, come specificato nell'art. 7 co.3 d.Lgs. 30/2007);
Lavoratore autonomo
Il lavoratore autonomo dovrà produrre il certificato di iscrizione alla CCIAA o la visura camerale, l'attestazione di attribuzione della partita Iva, l'iscrizione nell’albo professionale, la dichiarazione dei redditi, i documenti contributivi o fiscali, le fatture, o qualunque altro documento idoneo a dimostrare tale condizione.
NOTA BENE: gli stessi documenti sono richiesti per i familiari UE a carico del cittadino comunitario o italiano, lavoratore dipendente o lavoratore autonomo.
B) STUDENTE O NON LAVORATORE
Lo studente o il non lavoratore deve dimostrare:
1) disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (sotto forma di reddito periodico o di capitale accumulato) pari indicativamente ai seguenti importi:
a) dichiarazione di possedere un reddito complessivo annuo di almeno €5.977.79, per il dichiarante e 2 o 3 familiari € 11.955,58, per il dichiarante e 4 o più familiari a carico € 17.933,37.
b) possesso di una polizza di assicurazione sanitaria con validità annuale con massimale di almeno € 30.000,00
2) Polizza assicurativa, pubblica o privata, che sia valida in Italia per almeno un anno e che preveda la copertura integrale dei rischi sanitari.
La copertura sanitaria è anche documentata da alcuni modelli internazionali: S1 (ex E106) E109 (o E37) E 120, E121 (o E33) o, infine, con l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
La Tessera Europea Assistenza Malattia non è sufficiente per la copertura sanitaria in quanto copre il cittadino comunitario solo finché mantiene la residenza nel suo Paese di origine.
3) Solo per chi è iscritto ad un corso di studio o di formazione professionale, portare documentazione comprovante l’iscrizione al corso di studio o di formazione professionale;
C) FAMILIARE DI CITTADINI UE
Il familiare di cittadino UE dovrà produrre la seguente documentazione:
1) atti originali, in regola con le norme su legalizzazione e traduzione, comprovanti la qualità di familiare con il cittadino UE ai sensi dell’articolo 2 del d.Lgs. 30/2007;
2) dimostrazione dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino UE al quale il familiare si ricongiunge;
D) FAMILIARE EXTRACOMUNITARIO DI CITTADINO UE
Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino UE, ha diritto al soggiorno permanente.
Dovrà produrre la seguente documentazione:
-Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno.
E) FAMILIARE DI CITTADINI ITALIANI
Il legame di parentela deve essere dimostrato con documenti autentici.
F) ATTUALMENTE DISOCCUPATO
Mantiene lo status di lavoratore, il disoccupato (perdita del lavoro involontaria) che abbia lavorato più di 12 mesi o, se ha lavorato meno di un anno, mantiene tale status per soli 12 mesi dalla data di termine del lavoro. La disoccupazione si dimostra con la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) del Centro per l'impiego e l'eventuale percorso lavorativo.
Rimane lavoratore anche l’inabile al lavoro, chi si è infortunato o chi si iscrive ad un corso di formazione.
In questi ultimi casi si dovrà presentare il contratto di lavoro precedente, la certificazione medica o l'attestato di iscrizione al corso di formazione.
FURTO, SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELL'ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE: Rilascio del duplicato
In caso di deterioramento e smarrimento dell'attestato di soggiorno permanente, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47, co.4 d.P.R. n.223/2000), nella quale l'interessato dichiara di aver smarrito l'attestato oppure dichiara che l'attestato è deteriorato. Gli attestati in questione non sono documenti d'identità o riconoscimento, essendo privi di fotografia, ma sono atti certificativi e la loro gestione è di esclusiva competenza dell'Ufficio Anagrafe.
In caso di furto è invece necessaria la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato o Carabinieri), poiché il furto è un reato.
Il duplicato consiste nell'esatta riproduzione del documento già posseduto dall'interessato. A tal fine potrà essere rilasciato:
-una copia conforme dell'attestato già rilasciato precedentemente (qualora l'ufficio anagrafe disponga di un originale del documento già rilasciato), sul quale dovrà comparire la dicitura "duplicato";
-una ristampa dell'attestato, predisponendo un documento identico a quello già rilasciato, e in questa seconda ipotesi al posto della firma autografa dell'Ufficiale d'Anagrafe dovrà comparire solamente il nome ed il cognome dell'Ufficiale d'Anagrafe che al tempo lo aveva rilasciato.
Il duplicato può essere rilascio solamente dal Comune che aveva proceduto alla verifica dei requisiti.
Per la richiesta dei duplicati e il loro rilascio non è previsto alcun costo sulla base di quanto previsto dall'art.7, c.5, della L. n.405/1990, nel quale è disposta l'esenzione dall'imposta per i duplicati, atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione, quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne abbia perduto il possesso.
Tale esenzione non vale in caso di richiesta di rilascio di duplicato per deterioramento, per il quale dovrà essere corrisposta l'imposta di € 16,00, sia per la richiesta che per il duplicato.
Qualora invece l'interessato intenda optare per il rilascio di un nuovo attestato di soggiorno permanente è necessario procedere nuovamente alla verifica dei requisiti come se si trattasse di un primo rilascio.
Cosa serve
Occorre:
- Documento d'identità rilasciato dal Paese UE d'origine;
- Regolarità del soggiorno nel territorio nazionale per almeno 5 anni continuativi;
- Modello di domanda compilato e firmato (vedi allegati);
- Documenti comprovanti la regolarità del soggiorno
- Residenza nel Comune di Pescia
- Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- Presentazione di 2 marche da bollo.
Cosa si ottiene
Il certificato di soggiorno permanente per cittadini Comunitari che certifica il diritto di risiedere stabilmente in Italia senza ulteriori condizioni.
Tempi e scadenze
Termine per il rilascio dell'attestato: 30 giorni
Costi
La richiesta va presentata in marca da bollo dai € 16,00 , corredata di ulteriore marca da bollo, sempre da € 16,00 , per l'attestazione.
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Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
Il rilascio del certificato è subordinato alla verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio Anagrafe.
Casi Particolari
Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni in alcuni casi particolari:
- lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia (se appartiene ad una categoria per cui non esiste il diritto di pensione di vecchiaia, l’età è fissata in 60 anni);
- lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purché abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
- lavoratore subordinato o autonomo che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
- lavoratore subordinato o autonomo, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’Unione, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
Ulteriori informazioni
L'attestato di soggiorno permanente è utile per richiedere la cittadinanza italiana o altri benefici amministrativi.
Il diritto di soggiorno permanente può essere perso in caso di assenza dal territorio nazionale per oltre 2 anni consecutivi.
La legalità del soggiorno
Il concetto di "soggiorno legale" non può essere confuso con il concetto di "residenza legale".
Per "residenza" si intende "residenza anagrafica" e cioè l'iscrizione in anagrafe;
per "soggiorno" si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanza di una corrispondente iscrizione anagrafica.
Per ottenere il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente è necessario che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente nel corso di cinque anni sul territorio nazionale alle condizioni previste dal d.Lgs. 30/2007 (mantenendo cioè la qualità di lavoratore o equiparato, o, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, di risorse economiche e di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi connessi alla salute su tutto il territorio nazionale, per non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
Non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino complessivamente 6 mesi l’anno, ovvero le assenze di durata superiore giustificate dall'assolvimento degli obblighi militari, ovvero fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (la gravidanza e la maternità, la malattia grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo).
Copertura geografica
Allegati
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Documenti
- Regolamento per la disciplina e la pesatura della dirigenza e delle elevate qualificazioni ai sensi dei CCNL dell'Area Funzioni Locali
- Nuovo Regolamento Edilizio (Delibera D.C.C. n.65 del 17/06/2019)
- Delibera D.C.C. n.65 del 17/06/2019
- Custodia di oggetti rinvenuti, diritti di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni relative all'accesso in ztl, apu, per la sosta residenti, transito e scorta trasporti eccezionali, aree a pagamento, servizio rimozione e custodia veicoli, rilascio copia atti sinistri e servizio ricovero cani e gatti
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Vedi altri 6
- Regolamento recante disposizioni per la promozione di soggiorni estivi per anziani
- Regolamento per l'applicazione ISEE del Comune di Pescia - (recepisce la riforma del DCPM 159/2013)
- Regolamento di consultazione del fondo "Giovanni Pacini" depositato presso la gipsoteca "Libero Andreotti" di Pescia
- Regolamento per il lavoro agile del Comune di Pescia
- Criteri sperimentali per l'uso temporaneo della c.d. "Palazzina Simonetti" ubicata in Piazza Anzilotti n. 10
- Regolamento Edilizio Comunale
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