Raccolta dei funghi epigei spontanei

La raccolta dei funghi epigei spontanei

Normativa:

cesto di funghi

 

La legge regionale n. 16 del 22.3.99 che ha disciplinato l’attività di raccolta dei funghi epigei spontanei è stata modificata in alcuni aspetti sostanziali dalla legge regionale n. 58 del 17.11.2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, Delibera di Giunta Regionale n. 1024 del 18/09/2018

– scarica la brochure Funghi, norme per la raccolta Legge regionale n.16/99 modificata dalla Legge regionale n. 58/2010.

Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana, e non più dal Comune di residenza del richiedente.
L’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale; per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.

 

Info

Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, ai seguenti contatti:

 

Ultimo aggiornamento: 28/08/2026, 09:13

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