Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

  • Servizio attivo

Procedimento di richiesta di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

A chi è rivolto

Proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un immobile.

Descrizione

La richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica, deve essere presentata esclusivamente nei casi in cui vi siano i presupposti di cui al comma 4, dell’art. 167 D. Lgs. 42 del 2004. Essa è presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, per interventi esterni realizzati in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" in assenza di o in difformità da autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi contenuti nell'Allegato A del D.P.R. 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" si riferiscono ad opere non ancora realizzate, pertanto in nessun caso quando trattasi di opere già realizzate si può ricondurle a tale elenco. Ogni qual volta si rilevano difformità rispetto all'ultima Autorizzazione paesaggistica rilasciata è necessario richiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004.

La Soprintendenza, valutata la documentazione ricevuta dal Comune accompagnata da una relazione tecnico illustrativa e da una motivata proposta di accoglimento, emette un parere vincolante.

L'Autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Come fare

La documentazione deve essere presentata mediante PEC all'indirizzo:

comune.pescia@legalmail.it

riportando in allegato i singoli documenti richiesti (senza zipparli).

Nel caso in cui l’intervento interessi un’attività produttiva di beni e servizi la documentazione deve essere presentata tramite il portale STAR

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • Modulistica reperibile nella successiva sezione "Allegati"
  • Allegati tecnici: Elaborati grafici stato autorizzato - rilevato - sovrapposto, relazione tecnica, documentazione fotografica dello stato dei luoghi con schema dei punti di ripresa, dichiarazione di avvenuta verifica della conformità delle opere esterne realizzate con quanto prescritto dall’art. 167 comma 4 del Decreto Legislativo 42/2004, riferimenti (data e protocollo di rilascio) dell’ultima Autorizzazione paesaggistica
  • Procura speciale per la presentazione telematica della pratica
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le modalità indicate nella successiva sezione "Quanto Costa"
  • Assolvimento imposta di bollo € 16,00 per presentazione della richiesta

Cosa si ottiene

Rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.

Tempi e scadenze

La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata al Comune dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora siano state realizzate opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in assenza della o in difformità dalla autorizzazione paesaggistica.

Il Comune (delegato dalla Regione), ha 180 giorni dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l’istruttoria, acquisire il parere (non vincolante) della Commissione del Paesaggio, trasmettere alla Soprintendenza la pratica comprensiva dell’istruttoria tecnico illustrativa del responsabile del procedimento e rilasciare, ove possibile, l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza ha 90 giorni, decorrenti dall’effettivo ricevimento della pratica, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Qualora  venga accertata  la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al  pagamento  di  una  somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, ai sensi dell’art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004. L'importo  della sanzione pecuniaria è determinato ai sensi del Regolamento Edilizio Comunale.
Tale disposizione resta valida anche per le domande di accertamento della compatibilità paesaggistica presentate ai sensi dell'articolo 181 comma 1-quater del D.Lgs. 42/2004, per:
a) i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione ordinaria o straordinaria.

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria con rimessione in pristino a spese del trasgressore.

Costi

I versamenti dovranno essere effettuati SOLO con avviso PagoPA:

 

Diritti di Segreteria:

Sono presenti i Diritti di segreteria calcolati, per ogni unità immobiliare, secondo la tabella Diritti di segreteria pratiche edilizie allegata.

 

Compilare il bollettino PagoPA secondo le seguenti indicazioni:

 

    • Nome, Cognome e Codice Fiscale dell'intestatario della pratica
    • Importo complessivo come calcolato
    • Riportare nella Causale "ACP - Nome/Cognome Intestatario - Indirizzo intervento

 

Link PagoPA Diritti Segreteria

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Procedure collegate all'esito

La pratica prevede il rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Allegati

Ultimo aggiornamento: 14/08/2025, 17:04

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