1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
testata per la stampa della pagina
Contenuto della pagina
condividi

Sinistri stradali

 

Rilascio copie dei verbale relativi al rilievo dei sinistri stradali

 

A far data dal 01 ottobre 2021, in ottemperanza a quanto disposto dalla locale Procura della Repubblica (circolare n. 1863 del 30.09.2021), il rilascio delle informazioni in merito ai sinistri stradali avviene entro gg. 30 dalla data di protocollazione dell'istanza che avverrà secondo tre ipotesi:

INCIDENTI STRADALI SENZA LESIONI (ossia senza feriti e in assenza di querela di parte): non occorre alcun atto autorizzativo da parte dell’Autorità giudiziaria. La domanda può essere inoltrata a partire dal 45° giorno successivo all'evento; per tale tipologia di sinistro si rilascerà il rapporto del sinistro stradale con esclusione dei verbali di sommarie informazioni.

INCIDENTI STRADALI CON MORTE O LESIONI (anche lievi): prima di presentare la domanda di rilascio degli atti è necessario ottenere preventivamente uno specifico atto autorizzativo da parte dell’Autorità giudiziaria, indipendentemente dalla prognosi risultante (non c’è distinzione tra i sinistri con lesioni lievi e quelli con lesioni gravi, gravissime o decesso).

INCIDENTI STRADALI SENZA LESIONI, MA CON COMMISSIONE DI ALTRA IPOTESI DI REATO: per i quali l’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116 c.p.p., dovrà essere presentata direttamente all’Autorità giudiziaria che provvederà direttamente, tramite la Segreteria del pubblico ministero o la Cancelleria del giudice, al rilascio eventuale delle copie di singoli atti.
Peraltro, con riguardo alle ipotesi n. 1 e 2, anche in caso di atto autorizzativo da parte dell’Autorità giudiziaria, sarà comunque rilasciato un documento di sintesi , (ai sensi dell'art.11 c. 4 del C.d.S. ) dove l’oggetto delle informazioni sarà strettamente limitato alla narrativa circa le modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi (con esclusione dei verbali di sommarie informazioni e dei rilievi foto-planimetrici).


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di rilascio copia dei verbali di sinistri stradali, utilizzando l'apposto modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pescia in carta semplice, oppure in marca da bollo se necessita di attestazione di conformità all'originale, dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
E-mail:  protocollo@comune.pescia.pt.it oppure alla PEC: comune.pescia@legalmail.it complete di:
 prova di avvenuto pagamento di € 20,00 (delibera di Giunta Comunale n. 232 del 17.11.2023 – allegato E, da effettuare tramite bonifico bancario codice IBAN IT30J0306924904000100046005, oppure tramite versamento su CCP n° 106518 intestato a Comune di Pescia – Servizio Tesoreria, da effettuare presso Ufficio Postale o i punti abilitati al pagamento tramite ITB Bancario ossia Ricevitorie Lotto e Tabaccai) causale Rilascio Verbale Sinistro Stradale n°____
– documento d'identità del richiedente
– atto autorizzativo da parte dell'Autorità Giudiziaria (ove richiesto)
– eventuale delega comprensiva dei documenti d'identità

N.B. Si prega di inviare la richiesta ad un solo indirizzo mail.

Le richieste, prive delle specifiche elencate nell'apposita domanda, saranno sospese in attesa dell'integrazione di quanto mancante.

Per quanto riguarda i soggetti interessati ad ottenere le informazioni di cui all’art. 11 D.L.vo 285/1992, per tali si devono intendere esclusivamente i coinvolti nel sinistro o da persona diversa (per es. compagnie assicurative o agenzie fiduciarie di compagnie assicurative) appositamente delegata dal diretto interessato (l'atto di delega dovrà contenere la firma in originale del delegante e copia di un documento di identità o riconoscimento del medesimo).

Dal 22 marzo 2011 il sistema di rilascio delle copie dei sinistri stradali ha subito alcune modifiche ad opera della Del. G.C. 64/11,in ossequio ai principi generali del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione secondo cui è auspicato un più diffuso utilizzo delle nuove tecnologie e in particolare della Posta Elettronica ("Linee guida per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura" del 2001, e richiamato dall'art. 24 comma 8 lettera e) della legge 16/1/2003 n.3, nelle precedenti direttive è stato poi ribadito nella Direttiva del Ministro del 27/11/2003 avente come titolo "Impiego della posta elettronica nelle Pubbliche Amministrazioni").


 
 
 

 
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO