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Oggetti smarriti

 
oggetti smarriti

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento (art. 927 C.C.).

In questo comune, gli oggetti ritrovati devono essere consegnati alla Polizia Municipale, delegata dal Sindaco, affinché provveda a custodirli fino alla restituzione all'avente diritto.

Nel caso in cui il proprietario non sia manifesto o facilmente individuabile, il ritrovamento dell'oggetto sarà reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta (art. 928 C.C.).

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse (ad esempio quelle sostenute dalla Polizia Municipale per la sua custodia).

Se il proprietario ritorna in possesso del proprio oggetto deve pagare un premio al ritrovatore (se questi lo richiede) pari al decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata fino ad un valore di € 5,16, di quello che eccede, il premio sarà del ventesimo.

 
 

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