1. Vai ai contenuti
  2. Vai al menu principale
  3. Vai al menu di sezione
  4. Vai al footer
testata per la stampa della pagina
Contenuto della pagina
condividi

 

LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)

 

L'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino.

La nuova CIE oltre ad essere strumento diidentificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato ha firmato specifici accordi.

Dal 4 dicembre 2017 il Comune di Pescia rilascia la nuova Carta di Identità elettronica (C.I.E.).


La Circolare n. 10/2016 del Ministero dell' Interno stabilisce che il cittadino può richiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.

Il processo di emissione dalla CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo sportello anagrafe.

Il supporto fisico della CIE è realizzato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori e integrato con un microprocessore senza contatto per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici (fotografia) e secondari (impronta digitale).

E' prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione degli organi e/o tessuti in caso di morte così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della Salute.

I cittadini di altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza.

Il ministero dell'Interno, che gestisce direttamente l'emissione della CIE provvederà alla consegna, a mezzo raccomandata, entro SEI  giorni lavorativi dalla data della richiesta direttamente all'indirizzo indicato dal cittadino.

Le carte di identità in  formato cartaceo rilasciate fino all'emissione delle CIE di cui al D.L. 78/2015 mantengono la propria validità fino alla scadenza
.

Con D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, è stato eliminato il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
- Documento di identificazione o di riconoscimento

- Una foto formato tessera recente 45x35mm

- Carta d'identità scaduta o in scadenza

- In caso di furto, smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre la denuncia presso le autorità competenti - Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri

- In mancanza di documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni muniti di valido documento di riconoscimento

- Il genitore di figli minori:
Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che ha modificato l'art. 3, lettera b della Legge 1185 del 1967 e introdotto l'articolo 3-bis, non è più richiesto per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio l'assenso dell'altro genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale o l'autorizzazione del giudice tutelare.
L'articolo 3-bis della legge citata prescrive che il giudice possa inibire il rilascio del documento valido per l'espatrio al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli.
Il richiedente, genitore di figli minori, dovrà quindi dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del documento previste dall'art. 3 della Legge 1185 del 1967, tra le quali rientra l'assenza di provvedimenti giudiziari di inibizione all'espatrio di cui all'articolo 3-bis della stessa legge, introdotto dall'art.20 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023.

- Per i minorenni in caso di richiesta della C.I.E. valida perl'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà


COSTI
Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 e dalla delibera del Commissario Prefettizio n. 79 del 20/11/2017 ed ammonta a € € 22,00 .

Nel caso di rilascio di nuova CIE, a seguito di smarrimento, deterioramento, furto ecc., l'importo ammonta ad €€ 27,00 ai sensi dell'art. 291comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 che stabilisce il raddoppio del diritto fisso comunale (pari ad € 5.16).

N.B. L'importo dovrà essere intestato al titolare della nuova CIE


VALIDITA'/RINNNOVO
A norma dell'art. 10 comma 5 del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 la carta per i minorenni ha validità diversificata in base all'età ovvero:

-  vale 3 anni per i minori di tre anni

-  vale 5 anni per iminori di eta' compresa fra  tre  e diciotto anni 

-  vale 10 anni per i maggiori di 18 anni

Dal 9 febbraio 2012 sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITA'
La carta d'identità può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza di validità. E' necessario riconsegnare allo sportello quella precedente.

NOTA BENE: una nuova carta di identità può essere rilasciata

- se in scadenza o scaduta

- in caso di furto o smarrimento: in questo caso presentarsi allo sportello con la denuncia resa pressole Autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri)

Il comune rilascia SOLO la Carta d'Identità Elettronica, limitando il rilascio della Carta d'identità cartacea, come previsto dal Decreto Legge 78/2015, ai soli casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.


INFO

Ufficio Anagrafe e Stato Civile
Via Cairoli, 61
tel 0572492221 -224 - 252 - 223
e-mail:anagrafe@comune.pescia.pt.it

 

 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 12
martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17

Si ricorda che per il rilascio della carta d'identità elettronica è necessario presentarsi allo sportello almeno mezz'ora prima della chiusura, e che a partire da quel momento sarà possibile rilasciare un solo documento, a causa dei lunghi tempi necessari per la predisposizione

 
 
 
 

 

MODELLI

 
 

L'ESPATRIO DEI MINORI DI 14 ANNI
E' subordinato alla condizione: "che viaggino in compagnia di uno dei genitorio di chi ne fa le veci o, che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidatad alla questura o, dalle autorità consolari in caso di rilasci oall'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati".

I genitorio chi ne fa le veci, pertanto dovranno aver cura di munirsi di adeguata documentazione comprovante la titolarità della potestà sui minori che viaggiano con loro, quale potrebbe essere:

Estratto di nascita plurilingue (da richiedere al Comune ove è stata registrata la nascita del minore)

Libretto Internazionale di Famiglia aggiornato alla nascita del figlio ultimo nato (da richiedere all'Ufficio di Stato Civile del comune ove è stato registrato l'atto di matrimonio dei genitori, ovviamente ove ricorra questo caso)

Atto comprovante la tutela legale ecc. tradotto e (se previsto) legalizzato con l'Apostille

Nel caso i cui i minori viaggino con altri, richiedere alla Questura, con sufficiente anticipo, la convalida della dichiarazione in ordine alla persona, ente, compagnia di trasporto, cui il minore è affidato peril viaggio

Verificare, prima di intraprendere il viaggio,se la Carta di Identità ed i documenti integrativi sopra descritti siano idonei a consentire l'ingresso nello Stato estero d'interesse

(Ovviamente il comune non è responsabile di inconvenienti/respingimenti derivanti da incongruità con convenzioni internazionali/disposizioni preesistenti, eventualmente rilevate dall'autorità estera in fase di prima attuazione del decreto-legge70/2011)


Verifica documenti rubati o smarriti
La Polizia di Stato mette a disposizione la sua banca dati on-line, attraverso la quale è possibile verificare se un documento risulta smarrito o rubato

NOTIZIE UTILI

La novità 2011 - la carta per minori di 15 anni

I maggiori di 12 firmano il documento quali titolari, negli altri casi la firma è omessa.

 
DETERIORAMENTO

E' previsto il rinnovo della Carta di Identità prima della scadenza in caso di deterioramento o distruzione. L'interessato dovrà altresì presentare altro documento di identità o due testimoni maggiorenni muniti di documenti di riconoscimento.

FURTI O SMARRIMENTI

E' fatto obbligo di denunciare alle autorità di Polizia il furto o lo smarrimento dei documenti di identità e di esibire la denuncia al servizio anagrafico all'atto della richiesta del duplicato della carta.

In caso di furto/smarrimento:

All'estero: contattare l'Autorità Consolare Italiana più vicina per richiedere il rilascio del "foglio di viaggio" (con foto) di durata limitata e che potrà essere utilizzato per le sole esigenze del viaggio di ritorno.

In Italia: recarsi presso l'anagrafe più vicina per richiedere il duplicato della carta di identità, previa acquisizione di nulla-osta e di conferma dei dati dal Comune di residenza.


ISCRITTI A.I.R.E.

Dal 1° giugno 2007 per gli iscritti nell'Anagrafe degli Italiani all'Estero la carta di identità può essererilasciata/rinnovata anche all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa verifica/aggiornamento dei dati e nulla-osta del Comune di iscrizione.

SERVIZIO A DOMICILIO
Per le persone ricoverate in ospedale o strutture analoghe o comunque in condizioni tali da non potersi muovere, è possibile avvalersi di un servizio a domicilio purché si trovino all'interno del territorio comunale.

Il servizio è eseguito in collaborazione con  il Messo Comunale e può essere prenotato attraverso l'Anagrafe. Il dichiarante dovrà firmare alla presenza del Messo incaricato che effettuerà anche il riconoscimento.

Qualora l'interessato sia impossibilitato a firmare sul documento verrà apposto un timbro recante apposita dicitura.

 
 

 
 
 

 
Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO