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Ordinanza- Limitazione e divieti fuochi d'artificio

 

Il Sindaco di Pescia, con atto n. 42 del 27.12.2023 ORDINA IL DIVIETO:

-DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo ad una distanza inferiore a m.150 da Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo, ricoveri zootecnici per la tutela degli animali d'affezione (canili, etc)  nelle aree del Centro Storico;
- DI UTILIZZARE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo in prossimità di: cassonetti di raccolta rifiuti, aree di deposito rifiuti, in presenza di sostanze e depositi di materiale infiammabile, scuole, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti in aree pubbliche.
- DI VENDERE/UTILIZZARE articoli pirotecnici di categoria europea F4, (IV cat. italiana) definiti articoli pirotecnici di uso professionale, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE


AUTORIZZA NEI LIMITI DEL PROVVEDIMENTO:

Per i restanti luoghi e per il periodo indicato dal 22.12.2023 al 07.01.2024, sempre nel rispetto delle prescrizioni e  delle  minime  distanze di sicurezza indicate  sulle etichette presenti  sui  manufatti esplodenti, l’uso degli articoli pirotecnici, nelle fasce orarie di rispetto che vanno dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di ogni giorno , di quanto sotto indicato:
-                  articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F1 (equiparabile alla V^ Gruppo E italiana), età minima per l’acquisto anni 14 con esibizione di documento identificativo;
-                  articoli pirotecnici da divertimento della categoria europea F2 (equiparabile alla V^ Gruppo D e V^ Gruppo C italiana), età minima per l’acquisto anni 18 con esibizione di documento identificativo;
-                  giocattoli pirotecnici della categoria europea F3, acquistabili presso esercizi di minuta vendita con licenza della Prefettura competente,  età  minima  per l’acquisto anni 18 con esibizione del porto d’armi o del Nulla Osta del Questore e la successiva registrazione sul registro di carico e scarico, ai sensi dell’art.55 T.U.L.P.S. - Registro giornaliero delle materie esplodenti.
le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art.7- bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta  pari a € 50.


SI FA RACCOMANDAZIONE:


- Di procedere all’acquisto degli artifici  di cui  sopra  esclusivamente  presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico.
- Di impedire a chiunque di raccogliere eventuali artifici non esplosi abbandonati nei luoghi frequentati. Di vigilare sui minori, in particolare sui fanciulli affinché gli stessi non facciano uso ovvero detengano prodotti al fine di evitare qualsivoglia situazione di pericolo derivante da un utilizzo improprio o inopportuno dei medesimi.




 
 
 

 
 
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