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Obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo

sui tratti delle strade comunali, provinciali e regionali a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio

 
 
cartello stradale
 
 

L'obbligo di ruote termiche o di catene riguarda tutti i conducenti di veicoli a quattro ruote, tir e mezzi pesanti, sempre che non abbiano montati gli pneumatici quattro stagioni, quelli, cioè, idonei sia per
la stagione estiva che quella invernale.
Dall'obbligo sono esclusi i veicoli a due ruote, ciclomotori e motocicli, ma prevedendo che, nel periodo indicato, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada (Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013).
Si precisa, al riguardo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve", prot. RU1580 del 16.01.2013, ha chiarito che tale obbligo è vigente dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno a prescindere dalla condizione meteorologica del momento.
Esso viene reso noto agli utenti della strada attraverso un nuovo segnale, introdotto dalla citata circolare, di colore verde su fondo bianco per le autostrade, e blu su fondo bianco per le strade extraurbane.
Invece, gli enti proprietari della strada, indipendentemente dalle suddette date, in caso di precipitazioni nevose, potranno disporre l'obbligo dell'uso delle catene per neve, con adozione di apposita ordinanza, ex art. 6 Codice della strada, per le strade fuori dal centro abitato, e art. 7 per quelle nel centro abitato.

 
 
 

 
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