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Comunicato del 29.03.2017

 
 

Si informa che il 31/03/2017cessano gli effetti dell'Ordinanza n° 59 del 28-10-2016 che vieta l'accensione di fuochi all'aperto e l'abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 metri s.l.m..

Dal primo di aprile sarà quindi consentito eseguire tale pratica su tutto il territorio comunale a condizione che vengano attuate tutte le usuali misure di sicurezza previste dalle consuetudini e dalla normativa vigente.

Si ricorda inoltre che l'uso del fuoco per eliminare i residui vegetali derivanti dall'attività agricola è una pratica diffusa, ma estremamente pericolosa se non eseguita scrupolosamente e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.

In particolare fino al 30 giugno (periodo non a rischio di incendio) la normativa consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.

Nell'attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare alcune precise prescrizioni e adottaretutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno (lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubovuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti).

Deve iniziare la mattina presto e dentro le ore dieci si deve concludere.

Il fuoco va sempre controllato costantemente in presenza di almeno una persona, devono essere predisposti idonei strumenti per l'eventuale spegnimento.

Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura dalegno è necessaria l'autorizzazione dell'ente competente sulterritorio ai sensi della legge forestale.

Gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei castagneti da frutto sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.

Le norme di prevenzione prevedono chegli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le seguenti precauzioni:

limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili;
operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;
osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

In caso di incendio e in presenza di un principio di incendio, anche se di modesta entità, si raccomanda di avvisare sempre con tempestività uno dei seguenti numeri di servizio pubblico:

800 425 425 - S.O.U.P. Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana
1515 - Corpo Forestale dello Stato
115 - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco


Maggiori informazioni sulle cautele daadottare sono consultabili ai seguenti link della Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/-/prevenire-gli-incendi-le-norme
http://www.regione.toscana.it/-/abbruciamento-di-residui-vegetali



 
 

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