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FINALITÀ
Si tratta del nuovo tributo (costituente una delle componenti tributarie della IUC) volto a finanziare i cosiddetti servizi indivisibili erogati dal Comune (manutenzione delle strade, illuminazione pubblica, sicurezza ecc.)

 
 

SOGGETTI PASSIVI
Sono tenuti al pagamento della TASI i possessori dei  seguenti fabbricati:

  • Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (Categorie Catastali ( A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7) e relative pertinenze (C2 - C6 - C7).
  • Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegantari.
  • I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;
  • La casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non rsidenti nel teritorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi  paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito in Legge 23/05/2014 n. 80).
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011;
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttire alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
  • L'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente.
  • alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  • alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • alla carriera prefettizia;
  • alle Forze armate;
 
 

CALCOLO
La base imponibile della TASI è quella già prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.
Sintetizzando, per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:
Base imponibile
Mesi di possesso/detenzione
Percentuale di possesso/detenzione
Aliquota di riferimento


Per i FABBRICATI  ISCRITTI IN CATASTO,il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 %, ai sensi dell'articolo3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti MOLTIPLICATORI:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A  per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
  • 160 per l'abitazione rurale classificatia in categoria catastale A
  • 160 per gli immobili strumentali all'attività agricola classificati in categoria catastale  C
  • 65   per il fabbricato strumentale all'attività agricola classificati in  categoria catastale  D/10.
 
 

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015 - Delibera  di C.C. n. 43  del  04/06/2015

IMMOBILI
ALIQUOTE
Fabbricati destinati ad abitazione principale (categoria catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7) e pertinenze come definite ed individuate ai fini IMU (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cateforie catastalli C/2,C/6 e C/7)
2,5 per mille
Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegantari.
2,5 per mille
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;
2,5 per mille
La casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2,5 per mille
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non rsidenti nel teritorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (Art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito in Legge 23/05/2014 n. 80).
2,5 per mille
L'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente:
- alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- alle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- alla carriera prefettizia;
- alle Forze armate;
2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dekk'art. 13 del DL.201/2011
1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finatnato che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1 per mille
 

COME PAGARE
Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24.

Come si paga il modello F24
Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca, presso gli uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante iservizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario.

CODICI TRIBUTO TASI   (RisoluzioneAgenzia delle Entrate n. 46/E/2014 )

IMMOBILI
CODICE TRIBUTO
Abitazione principale e relative pertinenze e fabbricati ad esse equiparati
3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL.201/2011;
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finatnato che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
3959

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l'esatto "Codice Comune", per il Comune di Pescia G491
Alcuni chiarimenti sui VERSAMENTI
Arrotondamento all'euro per ciascun rigo dell'F24, per difetto nel caso in cui la frazione sia uguale o inferiore a 0,49 centesimi.

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Il versamento può essere effettuato con vaglia postale internazionale ordinario, o con bonifico bancario:
IBANIT 06 X 06260 24911 000046005C01
BIC CRFI IT 3P
INTESTATO: COMUNE DIPESCIA CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA TESORERIA COMUNALE

QUANDO PAGARE
Il versamentodella TASI, per l'anno 2015, deve essere effettuato entro i seguenti termini:
1^ rata16 giugno 2015 versando il 50% della tassa dovuta complessivamente sulla base delle aliquote deliberate dal Comune, delibera n. 43 del  04.06.2015, e inviata e pubblicata sul portale del Ministero dell'Economia entro i termini previsti dalla Legge.
2^ rata a saldo16 dicembre 2015
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

IMPORTO MINIMO
La TASI non è dovuta se inferiore a € 6,00 su base annua.

RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA
Ilcontribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa,le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole alla tassa da versare, come segue:
0,2% della tassa per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
3%    della tassa se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giornodalla scadenza;
3,3% della tassa se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione;
3,75% della tassa se la regolarizzazione avviene dal 91° all'anno della violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (0,5 % annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. E' necessario versare contestualmente tassa, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella "Rav". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo della tassa.


DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2015
Ai fini dellaTASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune,  nei seguenti casi:

- versamento effettuato per quote percentuali diverse da quelle di possesso.
- fattispecie equiparate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011;
- cittadini italiani non rsidenti nel teritorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi  paesi di residenza, a titolo di  proprietà o di usufrutto in Italia.
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL. 201/11 ;f
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
Scadenza entro il termine del 30 giugno dell'anno successivoalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Per l'anno 2015 la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 2016.

Nelle more della predisposizione del modello da parte del   Ministero  dell'economia  e delle Finanze, il Comune mette a disposizone dei contribuenti il seguente modello:


Dichiarazioni IMU/TASI Enti non commerciali

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote deliberate perl'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative della tassa per casistiche specifiche, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ad alla normativa nazionale che regola il Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

- Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge diStabilità 2014) commi dal 639 al 705 dell'articolo 1.
- Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16
- Delibera di C.C  n. 43 del 04.06.2015  (approvazione aliquote Tasi anno 2015)
- Delibera di C.C  n. 43 del 31.07.2014  (approvazione Regolamento appliacazione Tasi anno 2014)

 

INFORMAZIONI E CONSULENZA
Si avverte chel'ufficio tributi  ha reso disponibile su questa pagina WEB un' applicativo per il CALCOLO TASI ONLINE (sistema che calcola la tassa in modo automatico permettendo anche la stampa del modello F24 compilato) utile, in particolare, per chi non si avvale dei CAAF o dei professionisti.

Informazioni e chiarimenti:
Ufficio Tributi - Piazza Mazzini 17 51017 PESCIA
Telefono 0572492209 - 0572492273 Fax 0572492274
e.mail: tributi@comune.pescia.pt.it
Apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
 
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